Qualora si stipuli un contratto di formazione e lavoro e si violino gli obblighi di formazione scatta la conversione del contratto in tempo indeterminato. A confermarlo è stata la Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con l’ordinanza n. 3344/2015.
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Traformazione a tempo indeterminato
L’inadempimento degli obblighi di formazione in un contratto di formazione e lavoro comporta il vincolo di assunzione e la trasformazione del contratto si applica fin dalla data di origine del rapporto di lavoro.
Retribuzione
Dunque il datore di lavoro inadempiente dovrà versare le differenze retributive derivanti dall’applicazione del trattamento normativo ed economico in dipendenza dell’inquadramento nel relativo livello contrattuale.
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Obiettiva rilevanza
Da precisare però che l’inadempimento deve avere un’obiettiva rilevanza, ovvero la formazione deve essere totalmente mancante, sia sotto il profilo teorico che sotto quello pratico. La trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è previsto anche qualora l’attività di formazione risulti carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto stipulato. In questo caso però sarà il giudice a valutare la gravità dell’inadempimento e a disporre l’eventuale trasformazione del contratto. (Fonte: Corte di Cassazione – Ordinanza N. 3344/2015).