Aggiornate le procedure informatiche INPS per l’invio delle istanze relative alle assunzioni decorrenti dal 1° maggio 2014 nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”, o semplicemente programma Garanzia Giovani, previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014. A darne comunicazione è stato lo stesso Istituto con il Messaggio n. 1316/2015. A dare la possibilità di accedere al beneficio “Bonus Occupazionale” anche per rapporti instaurati nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 2 ottobre 2014 è stato il Decreto Direttoriale n. 63 del 2 dicembre 2014, che ha rettificato il Decreto Direttoriale n. 1709 dell’8 agosto 2014.
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In sostanza sono stati resi retroattivi gli incentivi concessi alle imprese che assumono giovani con meno di 29 anni che non studiano né lavorano (NEET – Not in Education, Employment or Training). Si tratta di un incentivo economico da 1.500 a 6.000 euro a seconda del contratto stipulato nell’ambito del piano Garanzia Giovani. L’incentivo economico spetta a ogni datore di lavoro (imprese e professionisti) per assunzioni effettuate con contratto:
- a tempo determinato;
- a tempo indeterminato;
- in somministrazione (minimo 6 mesi).
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Se il contratto è part-time l’incentivo è ridotto proporzionalmente all’orario, che deve essere pari ad almeno il 60% del tempo pieno. La misura dell’incentivo cambia in base alle 4 categorie di profilazione:
Tipologia contratto |
Profilazione bassa |
profilazione media |
profilazione alta |
profilazione molto alta |
Tempo determinato fra 6 e 12 mesi |
niente bonus |
niente bonus |
1500 euro |
2000 euro |
Tempo determinato oltre i 12 mesi |
niente bonus |
niente bonus |
3000 euro |
4000 euro |
Tempo indeterminato |
1500 euro |
3000 euro |
4500 euro |
6000 euro |
L’impresa può accedere all’incentivo una sola volta per ogni lavoratore, con l’unica eccezione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, che deve però rimanere nella stessa Regione (o Provincia Autonoma) in cui si è svolto il rapporto a termine. Il datore di lavoro deve essere in regola con obblighi contributivi, norme sulla sicurezza sul lavoro, rispetto dei contratto nazionali o territoriali. L’Istituto precisa che la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa.
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Per maggiori informazioni consultare il Messaggio INPS n. 1316/2015.