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Compensazioni rimborsi da 730 per datori di lavoro

di Barbara Weisz

Pubblicato 13 Febbraio 2015
Aggiornato 20 Febbraio 2015 09:33

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Tutti i nuovi codici tributo che i datori di lavoro devono utilizzare per le compensazioni in F24 dei rimborsi ai dipendenti sulla base delle dichiarazioni: risoluzione Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate comunica i nuovi codici tributo per i datori di lavoro e gli altri sostituti d’imposta che effettuano le compensazioni, tramite modello F24, delle somme rimborsate ai soggetti cui prestano assistenza fiscale (ad esempio, i dipendenti) sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi da CAF e professionisti abilitati. È tutto contenuto nella Risoluzione 13/E del 10 febbraio 2015, in applicazione delle novità previste dall’articolo 15, comma 1, del Dlgs 175/2014, il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali che istituisce, fra le altre cose, il 730 precompilato.

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Compensazione

In base al provvedimento, dal primo gennaio 2015 queste somme vanno recuperate in compensazione nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso (quindi, non è più possibile utilizzarle a credito direttamente nel 770). L’operazione va fatta utilizzando esclusivamente il modello F24. Queste somme non concorrono alla determinazione del tetto massimo di 700.000 euro annui per le compensazioni (fissato dall’articolo 34, comma 1, della legge 388/2000).

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Codici tributo

Ecco i nuovi codici tributo:

  • 1631“, denominato “Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 175/2014“: va esposto nella sezione “Erario“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati“;
  • 3796” denominato “Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 175/2014“: va esposto nella sezione “Regioni“, contestualmente al codice regione reperibile nella “Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome” puublicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati“;
  • 3797” denominato “Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 175/2014“: va esposto nella sezione “IMU e altri tributi locali“, indicando nella colonna “Codice ente/codice Comune” il codice catastale identificativo del comune di riferimento desumibile dalla “Tabella dei codici catastali dei Comuni” pubblicata sul sito delle Entrate, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati“.

Per tutti questi codici tributo, nel campo “anno di riferimento” va segnato l’anno d’imposta a cui si riferiscono le somme rimborsate. Attenzione: in conseguenza di questi nuovi codici tributo, non sono più utilizzabili i precedenti codici tributo a credito, ovvero “4731” (IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta), “3803” (Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale), “3846” (Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta – mod. 730 – saldo). Questi codici, nella compilazione del modello F24, sono utilizzabili solo nella colonna “importi a debito versati“. Continuano invece a essere utilizzabili, per le fattispecie già previste e dettagliate nella Risoluzione 92 dell’8 giugno 1999 dell’Agenzia delle Entrate, i codici tributo 4331, 4631, 4931 e 4932.

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Eccedenze, conguagli, cessazioni

Ci sono poi altri nuovi codici tributo per le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti (articolo 15, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 175/2014) e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro. Eccoli:

  • 1627” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati – articolo 15, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 175/2014“: va esposto nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati“;
  • 1628” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – articolo 15, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 175/2014“: va esposto con le stesse modalità del precedente;
  • 1629” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi – articolo 15, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 175/2014“: va esposto con le stesse modalità del precedente;
  • 1669” denominato “Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta – articolo 15, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 175/2014“: va esposto nella sezione Regioni, contestualmente al codice desumibile dalla “Tabella T0 codici delle Regioni e delle Province autonome“, pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati“;
  • 1671” denominato “Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta – articolo 15, comma 1, lettera b, D.Lgs. 175/2014“: va esposto nella sezione “IMU e altri tributi locali” indicando nella colonna “Codice ente/codice Comune“, il codice catastale identificativo del Comune di riferimento, in corrispondenza delle somme indicate nelle colonna “importi a credito compensati“.

Per questi codici tributo, l’anno di riferimento è il periodo d’imposta a cui si riferisce il versamento in eccesso. L’Agenzia delle Entrate sottolinea che restano validi, nei casi già previsti, i codici 1304, 1614, 1962 e 1963, istituiti con la Risoluzione 92 dell’8 giugno 1999, e i codici 6781, 6782 e 6783, per la compensazione dell’eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta istituiti con Risoluzione 9/E del 18 gennaio 2005.

Crediti

Infine, ci sono altri tre nuovi codici tributo per la compensazione del credito per famiglie numerose, per i canoni di locazione riconosciuti dai sostituti, e per le ritenute IRPEF sulle retribuzioni corrisposte dalle imprese che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 (riguarda il trasporto marittimo). Eccoli:

  • 1632” denominato “Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’articolo 12, comma 3, del TUIR“, il testo unico delle imposte sui redditi;
  • 1633” denominato “Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’articolo 16, comma 1 – sexies, del TUIR“;
  • 1634” denominato “Credito d’imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all’articolo 4, comma 1, D.L. n. 457/1997“.

Nella compilazione del modello F24, questi codici vanno tutti esposti nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati“, indicando come anno di riferimento quello a cui si riferisce il credito. In seguito all’istituzione di questi nuovi codici tributo, non sono più utilizzabili a credito i seguenti codici, che quindi vanno riportati esclusivamente nella colonna “importi a debito versati“: 1102 (imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari), 1103 (imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale), 1680 (ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita), 1706 (ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti), 1707 (ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti),  1710 (imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quater del TUIR),  1711 (imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies del TUIR), 1713 (saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivante dalla rivalutazione del TFR versata dal sostituto d’imposta), 3802 (addizionale regionale imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d’imposta),  3848 (addizionale comunale IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta – saldo), 8111 (imposta di bollo speciale di cui all’articolo 19, comma 6, Dl 201/2011), 8112 (imposta straordinaria di cui all’articolo 19, comma 12, Dl 201/2011). Per i crediti indicati nel modello 770, già esposti in compensazione con F24, continuano ad essere utilizzati gli attuali codici tributo.

Tempistiche

Altra precisazione: le nuove modalità di recupero in compensazione valgono per le operazioni effettuate dal primo gennaio 2015, a meno che non si riferiscano a operazioni di competenza dell’anno d’imposta 2014, che vanno effettuate con le modalità precedenti. (Fonte: Risolusione 13/E Agenzia delle Entrate)