Si è espressa in tema di sicurezza sul lavoro, nonché di valutazione dei rischi e presenza di soggetti esterni, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5857/2015. I giudici hanno quindi chiarito che ai fini dell’analisi sulla valutazione dei rischi (art. 26 del D.Lgs n. 81/2008) e della redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), il datore di lavoro committente deve tener conto della presenza di ditte (appaltatori o subappaltatori) o di lavoratori autonomi terzi operanti all’interno dell’ambiente di lavoro in concomitanza dell’espletamento dei lavori affidati con regolare contratto di appalto.
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Il caso riguardava un datore di lavoro (committente) condannato per l’infortunio di un operaio perché, nell’elaborazione e redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, non ha considerato il rischio di interferenze con l’esecuzione dell’appalto. Ricordiamo che Il DUVRI è un documento tecnico redatto dal committente da allegare al contratto di appalto, di cui costituisce parte integrante. La stesura del DUVRI negli appalti pubblici e privati è stata introdotta dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) proprio con l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi legati all’interferenza tra diverse lavorazioni e diversi datori di lavoro, garantendo la sicurezza di opere e servizi.