La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto novità in tema di operazioni soggette Reverse Charge ai fini IVA, con l’obiettivo di prevenire frodi fiscali e combattere l’evasione connessa al versamento dell’IVA. Più in particolare l’ultima Legge di Stabilità ha ampliato la platea delle operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile che consente al prestatore di non adempiere alcuni obblighi relativi all’assolvimento dell’IVA, che vengono assolti direttamente dai cessionari/committenti (D.P.R. n. 633/1972). Tra le prestazioni di servizi e delle cessioni di beni per le quali vige l’obbligo di inversione contabile troviamo le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, rilevanti territorialmente in Italia, qualora siano rese da soggetti non residenti a soggetti passivi stabiliti nel territorio statale (articolo n.17, comma 2 del decreto).
=> Reverse charge: regole e istruzioni
La legge prevede che siano soggette al meccanismo dell’inversione contabile:
- le cessioni di oro industriale e da investimento (in quest’ultimo caso, solo se il cedente esercita l’opzione per l’imponibilità);
- le prestazioni di servizi effettuate da subappaltatori per imprese appaltatrici che svolgono attività di costruzione, o ad altre imprese subappaltatrici;
- le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati per le quali il cedente abbia deciso di applicare l’IVA, mediante opzione nell’atto di vendita;
- le vendite di telefoni cellulari in grado di connettersi ad una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche;
- le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali.
=> IVA, tutte le misure della Legge di Stabilità 2015
La Legge di Stabilità 2015 ha esteso il Reverse Charge anche:
- le prestazioni di servizi di pulizia (anche degli studi professionali);
- le prestazioni di demolizione;
- le prestazioni di installazione di impianti;
- le prestazioni di completamento relative ad edifici.
Sempre la Legge di Stabilità 2015 ha previsto l’applicazione del Reverse Charge da quest’anno e fino al 2019 per:
- i trasferimenti di quote emissione di gas a effetto serra;
- i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.
È invece ancora in attesa di approvazione da parte della Commissione Europea la norma che prevede l’estensione dell’inversione contabile anche alla grande distribuzione: cessione di beni compiute nei confronti di ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).