Evasione IRAP senza reato penale

di Noemi Ricci

6 Febbraio 2015 12:01

La sentenza della Cassazione che spiega perché l'IRAP non ricade nel campo di applicazione del decreto sui reati tributari.

Chi si rende colpevole di evasione IRAP non commette un reato penale, a precisarlo è stata la sentenza n. 4906/2015 della Corte di Cassazione. Il caso riguardava un imprenditore indagato per omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000) che si era visto sequestrare, in via preventiva, alcuni beni. L’indagato si era rivolto alla Corte di Cassazione, che aveva annullato l’ordinanza riqualificando il reato in dichiarazione infedele. Il Tribunale del riesame aveva poi riconfermato il sequestro. Quindi l’imprenditore si è rivolto nuovamente alla Cassazione per l’errata quantificazione dell’imposta dovuta. I giudici avevano conteggiato nell’imposta evasa dall’indagato anche l’IRAP rettificata, in realtà esclusa dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 74/2000.

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Su questo punto infatti i giudici della Corte di Cassazione hanno dato ragione all’imprenditore, determinando che nel calcolo dell’imposta evasa e quindi nella determinazione del profitto confiscabile, non deve essere considerata anche l’IRAP rettificata. La motivazione risiede nel fatto che il D.Lgs. n. 74/2000 sui reati tributari non conferisce rilevanza penale all’imposta regionale sulle attività produttive, cosa che invece avviene per le dichiarazioni dei redditi ed annuali IVA.

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Il motivo risiede nel fatto che l’IRAP non può definirsi un’imposta sui redditi in senso tecnico. Ricordiamo che l’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 (“dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”) stabilisce che:

“È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altro documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.