Sono entrate in vigore dal 1° gennaio le novità in tema di ravvedimento operoso introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, che lo hanno reso più flessibile, hanno eliminato i limiti temporali e previsto semplificazioni nel rapporto fisco contribuenti. Novità che sono retroattive, ovvero si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all’entrata in vigore del nuovo ravvedimento operoso, purché ancora regolarizzabili.
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Ravvedimento retroattivo
A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate. In pratica il nuovo ravvedimento operoso si applica a tutte le fattispecie di regolarizzazione perfezionate dal 1° gennaio 2015, anche se hanno ad oggetto violazioni commesse precedentemente, ovvero alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate dall’ufficio ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento.
Avviso Bonario
In caso di avviso bonario o una comunicazione di irregolarità, la preclusione al ravvedimento opera solo con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell’ambito di questi controlli, dunque il contribuente può comunque avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non gli siano state contestate con tale procedura.