Il Ministero dell’Economia aveva già anticipato che le disposizioni sullo split payment contenute nella Legge di Stabilità si applicano alle operazioni fatturate a partire dal primo gennaio 2015, e ora è arrivato anche il decreto attuativo, con tutte le istruzioni operative per le PA e per i fornitori.
Split payment
Lo split payment è un meccanismo di scissione dell’IVA che si applica alle operazioni con le Pubbliche Amministrazioni, le quali versano direttamente all’Erario l’IVA che viene addebitata dal fornitore.
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Il fornitore, ovvero l’impresa privata, emette regolarmente fattura scrivendo l’annotazione “scissione dei pagamenti“, senza computare come IVA a debito l’imposta indicata, la quale non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale), quindi incassa il corrispettivo senza l’IVA, che la PA versa direttamente al Fisco.
Esclusi dallo split payment
Ricordiamo che tutto questo non vale per i professionisti, che sono soggetti a ritenuta alla fonte sulle prestazioni, e che non applicano lo split payment. Esclusione anche per i contribuenti in Regime dei Minimi.
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Altre operazioni a cui non si applica lo split payment:
- Pubblica Amministrazione che acquista nell’esercizio d’impresa beni o servizi da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato: in questo caso, si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) di cui all’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 633/1972;
- Pubblica Amministrazione che acquista nell’esercizio d’impresa rottami di ferro: si applica l’inversione contabile interna di cui all’articolo 74, settimo comma, del d.P.R. 633/1972;
- Pubblica Amministrazione non soggetto passivo, identificato agli effetti dell’IVA, che effettua acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia di 10mila euro annui: le fatture sono da registrarsi ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del d.l. 331/1993 e la relativa IVA va versata ai sensi dell’articolo 49 dello stesso decreto.
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Regole operative
Il decreto contiene tutte le regole operative per la PA che deve pagare l’IVA. L’imposta è esigibile al momento del pagamento oppure alla ricezione della fattura. La PA deve pagare entro il giorno 16 del mese successivo, senza possibilità di compensazione, utilizzando l’apposito codice tributo. Le Pubbliche Amministrazioni possono scegliere di effettuare distinti versamenti, in ciascun giorno del mese oppure per ciascuna fattura.
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Periodo transitorio
Infine, l’articolo 9 prevede un periodo transitorio: come detto, lo split payment si applica alle operazioni fatturate dal primo gennaio, 2015, ma per consentire l’adeguamento dei processi e dei sistemi di gestione contabile, fino al prossimo 31 marzo 2015 le PA possono accantonare le somme per un successivo versamento IVA, che deve comunque avvenire entro il 16 aprile 2015. (Fonte: il decreto del ministero dell’Economia sullo split payment)