Scritture contabili, la responsabilità, nonché l’obbligo, di comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali cambiamenti relativi al luogo in cui vengono conservate non spetta a chi custodisce i libri contabili bensì al contribuente al quale fanno riferimento.
È dunque quest’ultimo e non il depositario con il quale cessa il rapporto a dover presentare i modelli di “variazione dati” (AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e AA9/10 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi), a meno che non sottoscriva un’apposita delega.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 65/E del 14 giugno.
Anche la dichiarazione di inizio attività, così come quella di cessazione e quella di variazione dei dati, sono a carico dell’imprenditore e non del nuovo o del vecchio depositario.
Dunque il titolare d’impresa dovrà presentare i modelli al Registro delle imprese tramite “Comunicazione Unica” o alla denuncia al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Dpr 581/1995), in caso di soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro.
Per quelli che non sono tenuti a farlo la presentazione deve pervenire all’Agenzia delle Entrate o consegnando a mano i moduli presso un ufficio presente sul territorio, o tramite raccomandata o per via telematica.
Il depositario è autorizzato a chiedere al contribuente una prova dell’invio del modello di variazione dei dati e, in caso di una sua mancanza, a comunicare all’Agenzia la risoluzione del rapporto di deposito insieme ad una copia del verbale di consegna delle scritture. L’imprenditore inadempiente è soggetto a sanzioni amministrative.