In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi ai dipendenti, il datore di lavoro va incontro a sanzioni civili e penali, secondo quanto stabilito dalla legge n. 388/2000, che ha abolito le ammende amministrative individuando due tipologie di violazione: l’omissione (l’ammontare si evince dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie) e l’evasione contributiva per le registrazioni non effettuate (denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero).
Omissione contributiva: quali sanzioni
La medesima normativa ha rideterminato le sanzioni a carico dell’azienda che non provvede, entro il termine stabilito, a pagare i contributi o vi provvede in misura inferiore.
In caso di omissione contributiva si applica una sanzione civile pari al 5,75%, in ragione d’anno insieme a un tasso di interesse dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti.
Evasione contributiva: quali sanzioni
In caso di evasione contributiva si applica una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al 30% (solo per i contributi in essere e accertati dal 1 ottobre 2000): l’ammenda non può superare il tetto massimo del 60%, altrimenti maturano gli interessi di mora.
Denuncia spontanea
Il datore non in regola con il pagamento dei contributi può effettuare una denuncia spontanea prima che il debito sia contestato, e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi: in tal caso la sanzione è pari al tasso di interesse maggiorato di 5,5 punti percentuali e non può superare il 40% dell’importo dei contribuiti non pagati.
Riduzione sanzioni civili
Si applica la riduzione delle sanzioni in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuto a:
- oggettive incertezze connesse a sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo;
- fatto doloso del terzo (in tal caso occorre presentare all’autorità giudiziaria la denuncia penale entro tre mesi);
- crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali (in tal caso l’impresa, soggetta alla cassa integrazione guadagni deve aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla CIGS, con provvedimento del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali);
- procedure concorsuali: le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese e secondo criteri stabiliti dai Consigli di Amministrazione degli Enti.
Le sanzioni in questi casi sono ridotte fino alla misura degli interessi legali, stabilita, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 all’1%.
Prescrizione
Per quanto riguarda le sanzioni civili dovute alle inadempienze contributive, il diritto a riscuoterle si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (con il messaggio n. 24423/1992, l’INPS ha precisato che l’interruzione della prescrizione deve ritenersi verificata anche a seguito della notifica del processo verbale di contestazione).
Decesso del datore di lavoro
In caso di decesso del datore di lavoro, l’obbligo di pagamento dei contributi, in caso di ritardato o omesso versamento, si trasferisce in capo agli eredi.
Sanzioni penali
Il datore di lavoro che non versa, in tutto o in parte, i contributi previsti o omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero consegue una o più denunce in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a 2 anni.