Il Decreto Semplificazioni (Dlgs 175/2014), entrato in vigore lo scorso 13 dicembre 2014 come provvedimento attuativo della Delega di riforma fiscale, ha eliminato numerosi adempimenti ritenuti ormai superflui stabilendo, inoltre, l’allineamento di differenti normative su temi comuni. Vediamo quali sono le principali novità in materia, che si aggiungono alle disposizioni varate per le persone fisiche e per le società, così come per la gestione delle operazioni con l’estero e per la fiscalità internazionale.
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Ammortamento finanziario
L’articolo 26 del decreto prevede l’eliminazione della richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, in relazione alle quote di ammortamento finanziario differenziate afferenti le concessioni relative alle costruzioni e all’esercizio di opere pubbliche. Nello specifico è stato modificato l’articolo 104, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (decreto 22 dicembre 1986 numero 917).
Ritenute
I soggetti che corrispondono provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi dei percipienti. Le modifiche introdotte dall’articolo 27 stabiliscono che, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione (che non avrà limiti di tempo e sarà valida fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente), la cui trasmissione potrà venire anche tramite PEC. In caso di mancata comunicazione delle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni, saranno applicate sanzioni.
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Appalti
Per gli appalti di opere o di servizi viene abrogata (articolo 28) la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto del subappalto. É prevista una sanzione per il committente nel caso in cui questi provveda a effettuare il pagamento del corrispettivo all’appaltatore, senza che quest’ultimo abbia ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento effettuato all’erario.
Detrazioni IVA
L’articolo 29 ha modificato il regime della detrazione IVA spettante alle imprese che svolgono attività di intrattenimento, elevando al 50% la detrazione forfetaria per le operazioni di sponsorizzazione e adeguandola alle operazioni di pubblicità.
Spese di rappresentanza
Secondo l’articolo 30, la disciplina IVA vigente in materia di spese per omaggi viene uniformata a quella prevista ai fini delle imposte sui redditi di cui all’articolo 108 del Tuir. Ai fini IVA saranno detraibili gli omaggi di costo unitario non superiore a 50 euro, in luogo della precedente soglia di 25,82 euro.
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Rettifica crediti IVA non riscossi
Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l’ammontare imponibile, anche a seguito di un accordo di ristrutturazione del debito omologato, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione (articolo 31).
Regime fiscale beni sequestrati
Il decreto introduce novità riguardanti il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (articolo 32). In particolare, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino all’assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Inoltre, gli atti e i contratti relativi a tali immobili sono esenti dall’imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastale e dall’imposta di bollo.
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IVA prima casa
Anche per la disciplina IVA il concetto di prima casa è stato allineato a quello vigente per l’imposta di registro (articolo 33). Sono stati abrogati i criteri per l’individuazione degli immobili di lusso dettati dal DM 2 agosto 1969. L’aliquota IVA ridotta del 4% troverà applicazione in relazione alle abitazioni classificate o classificabili nelle categorie diverse dalle A/1, A/8 e A/9, anziché in base ai vecchi parametri delle caratteristiche costruttive.
Prestazioni energetiche
In materia di disposizioni per la cooperazione nell’attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica, è disposto un incremento nella fase di controllo (articolo 34) prevedendo intese tra Agenzia delle Entrate, Ministero dello Sviluppo Economico e Guardia di Finanza.
Per approfondimenti: Dlgs semplificazioni.