Per il lavoratore sostanzialmente non cambia nulla, mentre ci sono differenze sul fronte degli adempimenti dell’azienda dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 al bonus di 80 euro in busta paga per i dipendenti che guadagnano fino a 26mila euro annui. La manovra ha infatti reso strutturale il bonus in busta paga, rendendolo in pratica un aumento e cambiandone la natura tecnica, trasformandolo in detrazione. Vediamo una breve guida sul nuovo meccanismo del bonus, contenuto nei commi da 12 a 15 della Legge di Stabilità.
=> Legge di Stabilità: il bonus 80 euro e le altre misure
Come funziona per il lavoratore
Come detto, sostanzialmente le regole sono le stesse già applicate nel corso del 2014. Il bonus 80 euro spetta ai dipendenti con uno stipendio annuo compreso fra 8mila145 e 26mila euro. Ecco nel dettaglio tutte le categorie di lavoratori che hanno diritto all’aumento:
- titolari di contratto di lavoro dipendente e assimilati;
- collaborazioni coordinate e continuative;
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
- indennità e i compensi a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche erogate dai fondi di previdenza complementare;
- compensi per lavori socialmente utili.
Sono invece esclusi i pensionati, liberi professionisti e autonomi, disoccupati titolari di sussidio, incapienti (stipendi inferiori a 8mila 145 euro). Attenzione: per determinare il reddito che dà diritto al bonus (al massimo 26mila euro), bisogna sommare tutte le eventuali diverse entrate che il lavoratore percepisce, escludendo solo la rendita dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, le somme percepite a titolo di incremento della produttività soggette a imposta sostitutiva del 10%, l’eventuale anticipo del TFR in busta paga previsto sempre dalla Legge di Stabilità, gli incentivi corrisposti per il rientro dei ricercatori in Italia.
=> Vai allo speciale sull’anticipo del TFR in busta paga
Il bonus annuo è pari a 960 euro all’anno per i redditi fino a 24mila euro, e scende progressivamente sotto questa cifra fino ad azzerarsi sopra i 26mila euro. Nel dettaglio, per i redditi fra 24mila e 26mila euro, il calcolo è il seguente: si moltiplica 960 per la differenza fra 26mila e lo stipendio divisa per 2mila.
Esempio: stipendio di 24.500 euro: 26mila -24.500 = 1500
1500 : 2000 = 0,75
960 X 0,75 = 720 euro
L’aumento viene riconosciuto direttamente in busta paga.
Come funziona per l’impresa
Il sostituto d’imposta recupera l’aumento attraverso la compensazione in F24 con tutte le tipologie di tributo disponibili. A questa compensazione non si applicano i limiti previsti dall’art. 31, comma 1, della legge n. 122/2010 (che sancisce il divieto di compensazione in presenza di debiti superiori a 1500 euro). In pratica, la compensazione è sempre possibile. E non rientra nei limiti annui previsti per i subappaltatori edili.
Come per il bonus 2014, il datore di lavoro è tenuto all’erogazione automatica in busta paga dell’aumento, in base alle informazioni che ha sul lavoratore. Quest’ultimo, è tenuto a comunicare eventuali entrate aggiuntive rispetto alla stipendio che possono concorrere al superamento dei massimali. Nel caso in cui l’impresa versi somme che alla fine risultano non dovute, può recuperarle dalle successive buste paga oppure in sede di conguaglio a fine anno. Il lavoratore che non ha più un sostituto d’imposta può recuperare, o viceversa restituire, il credito in sede di dichiarazione dei redditi.