L’accertamento ai fini IVA sui beni ceduti

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 8 Gennaio 2015
Aggiornato 2 Febbraio 2015 17:05

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La sentenza della Cassazione che chiarisce quando il mancato rinvenimento dei beni giustifica l'accertamento induttivo.

In caso di accertamento induttivo i beni aziendali non più presenti in azienda, ai fini IVA, si considerano ceduti. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con al sentenza 18722/2014, con la quale si è pronunciata in tema di condizioni e termini applicativi dell’articolo 53 del Dpr 633/1972.

IVA

Questo in materia di IVA dispone che:

“Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell’impresa, né presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi:
  • a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti;
  • b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà”.

L’onere di provare il contrario e vincere la presunzione legale spetta al contribuente.

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Imposte dirette

Tale presunzione di cessione vale anche per le imposte dirette, per il “principio di unitarietà dell’ordinamento”, ma in tale caso non basta da sola a giustificare l’accertamento induttivo, poiché non opera come presunzione legale di cessione ma come semplice presunzione. Inoltre in caso di accertamento ai fini delle imposte dirette la prova contraria che deve essere fornita attraverso obiettivi riscontri è suscettibile di libera valutazione da parte del giudice.