Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292/2014 la legge n. 186/2014 sul voluntary disclosure, la nuova norma sulla collaborazione volontaria per rimpatrio ed emersione dei capitali, anche detenuti in Italia ma non dichiarati, usufruendo di una eventuale sanatoria penale e di uno sgravio sulle sanzioni. A poter essere sanate con tale procedura sono le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014. L’obiettivo è chiaramente quello di contrastare l’evasione fiscale, incentivando da un lato l’emersione di capitali non dichiarati e prevedendo dall’altro il nuovo reato di autoriciclaggio.
Adesione e scadenza
Per usufruirne è necessario presentare, entro il 30 settembre 2015, il modello recentemente predisposto dall’Agenzia delle Entrate attraverso il quale identificare le attività illecite e le somme occultate, la loro provenienza, le tasse evase (IRPEF, addizionali, IRAP, IVA), i dati fiscali del contribuente, l’indicazione del professionista intermediario.
=> Voluntary disclosure: scarica la bozza del modello
Condono penale
Ricordiamo che con la voluntary disclosure non c’è condono fiscale ma piuttosto una sorta di condono penale: chi aderisce al voluntary disclosure si mette al riparo dalle pene generalmente previste per i delitti di natura dichiarativa e per le condotte di riciclaggio e di autoriciclaggio, potendo inoltre contare su una riduzione delle sanzioni amministrative tributarie, riferite sia alle violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale sia a quelle sostanziali in materia di imposte dirette e indirette. In sostanza gli interessi, così come le imposte, si pagano in misura piena ma sulle sanzioni c’è uno sconto.
=> Emersione capitali e autoriciclaggio: legge e condono
Monitoraggio fiscale
Una delle principali novità della nuova procedura di collaborazione volontaria è che, in caso di violazioni alle norme sul monitoraggio fiscale, dovranno essere sanate anche eventuali violazioni sostanziali ai fini delle imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP e IVA e quelle relative agli obblighi di dichiarazione dei sostituti d’imposta, non connesse con le attività costituite o detenute all’estero. In questi casi, la sanzione verrà determinata nella misura pari alla metà del minimo edittale se:
- riguardano capitali in Italia, Paesi UE o spazio economico europeo;
- l’autore delle violazioni fornisce alle autorità finanziarie italiane tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria.
Negli altri casi la sanzione verrà determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.
Voluntary Disclosure nazionale
Un’altra novità consiste nell’ampliamento dell’ambito soggettivo e oggettivo della collaborazione volontaria, di cui possono ora avvalersi anche i contribuenti diversi da quelli destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale e i contribuenti che non abbiano compiuto alcuna violazione in tal senso. Le violazioni che potranno essere sanate sono quelle degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle sostitutive, dell’IRAP e dell’IVA e della dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al 30 settembre 2014. Alla voluntary disclosure naziale si applicheranno le stesse disposizioni previste per la procedura di emersione dei capitali esteri.
=> La nuova legge su emersione e rientro dei capitali
Pagamento unico o rateale
In generale, il pagamento delle somme dovute può avvenire in un’unica soluzione o in tre rate mensili di uguale importo. In caso di omesso versamento anche di una sola rata l’Agenzia delle Entrate procederà con il recupero delle sanzioni piene.
Cause di esclusione
Non è possibile aderire alla collaborazione volontaria se sono già in corso accertamenti o controlli fiscali sulle somme occultate.