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Sgravi contributivi per assunzioni: l’incremento occupazionale

di Barbara Weisz

Pubblicato 19 Dicembre 2014
Aggiornato 14 Febbraio 2022 19:47

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Sgravi contributivi sulle nuove assunzioni agevolate di giovani e disoccupati, donne e over 50: come calcolare l'incremento occupazione netto sulla media dei posti di lavoro effettivi.

Per fruire degli incentivi contributivi per nuove assunzioni, il requisito dell’incremento occupazionale deve essere effettivo (calcolo ULA), calcolato sulla media dei dipendenti dell’impresa e non stimato al momento del contratto: è la risposta del Ministero del Lavoro a un interpello (34/2014) formulato dai consulenti del Lavoro e relativo alla fruizione degli sgravi previsti dalla Riforma Fornero (commi 8-11, articolo 4, legge 92/2012) e dal Dl 76/2013 (articolo 1). In particolare, si tratta delle assunzioni agevolate di disoccupati (donne o lavoratori con almeno 50 anni) e di giovani. In entrambi i casi, è previsto l’obbligo in azienda dell’incremento della forza lavoro nei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata.

Incremento occupazionale

Il requisito può essere verificato «tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro stimata al momento dell’assunzione»? Il Ministero risponde citando una serie di riferimenti normativi della disciplina comunitaria, ovvero gli “Orientamenti in materia di aiuti all’occupazione” (punto 17), gli “Aiuti di Stato alle PMI” (nota a piè di pagina 8, punto 3.2), e la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2 aprile 2009, definita «risolutiva della questione», stabilendo chiaramente che:

«gli orientamenti in materia di aiuti a favore dell’occupazione devono essere interpretati, per quanto attiene alla verifica della sussistenza di un aumento del numero di posti di lavoro, nel senso che si deve porre a raffronto il numero medio di ULA (unità di lavoro annuo) dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione».

Significa che «l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi l’assunzione agevolata e non una occupazione stimata, e dunque teorica». Conclusione: il requisito dell’incremento occupazionale netto, in tutti i casi in cui è previsto dalle norme per ottenere benefici fiscali e contributivi, «va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi».

Calcolo forza lavoro

Il calcolo può essere fatto in due modi:

  • all’assunzione, in base all’incremento stimato della forza occupazionale nei 12 mesi successivi (circolare INPS 111/2013), poi verificato al termine del periodo;
  • al termine dei 12 mesi se il datore di lavoro verifica, solo in quel momento, l’incremento occupazionale effettivo.

Quindi, se al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontra un incremento occupazionale netto, l’incentivo va riconosciuto per l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si consolidano. In caso contrario, l’incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute.

Fonte: interpello ministero del Lavoro del 17 dicembre 2014