La Corte di Cassazione decreta lo stop al prelievo di solidarietà per i dottori commercialisti: il contributo imposto ai pensionati della Cassa per il periodo 2009/2013 è illegittimo. Il motivo? I diritti acquisiti non possono essere rimessi in discussione. Più in particolare, spiega la Cassazione nella sentenza n. 26102/2014, il regolamento della Cassa non può imporre una “una riduzione delle pensioni già maturate e in pagamento”, non essendo un atto con forza di legge.
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Con la sentenza in esame la Cassazione ribadisce quanto ha già affermato con quelle n. 25029/2009, n. 11792/2005 e n.20235/2010: ridurre unilateralmente l’ammontare della prestazione mentre si svolge il rapporto pensionistico è contrario al principio di ragionevolezza. Dunque:
“Una volta maturato il diritto alla pensione d’anzianità, l’Ente previdenziale debitore non può con un atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l’importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l’affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell’articolo 3 della Costituzione, nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo”.
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Modifiche ammesse
Questo significa che le Casse, per garantire l’equilibrio finanziario e assicurare le prestazioni future, devono affidarsi ad altre soluzioni, che vanno dall’aumento delle aliquote alla riparametrazione dei coefficienti o alla modifica dei criteri di calcolo del trattamento, senza passare per il contributo di solidarietà, che non rientra nei loro poteri e nella loro autonomia decisionale.