Riqualificazione energetica degli edifici (compresi immobili aziendali): la Circolare n. 20 dell’Agenzia delle Entrate fa il punto sul bonus 55%, ossia la detrazione IRPEF in dichiarazione dei redditi. Chiarite le modalità per rettificare gli errori commessi nelle schede informative inviate all’Enea per gli anni 2007 e 2008 e sulle spese sostenute nel 2009. Non è possibile rettificare per via telematica gli errori per il 2007 e 2008 (possibilità introdotta dalla circolare n. 21/E del 2010 per correzioni apportate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui la spesa può essere portata in detrazione) ma solo per il 2009.
Per le spese 2007 e 2008 permane «il diritto alla detrazione del 55% per le spese che non risultano dalla scheda informativa a suo tempo inviata», purché sia dimostrabile di aver osservato gli adempimenti a suo carico per la fruizione del beneficio.
Per la rettifica delle spese sostenute nel 2009, se l’invio non è stato effettuato entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori è da considerarsi inibita. L’unico modo per far valere le spese è seguire la procedura telematica indicata nella la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010.
È inoltre possibile detrarre la spesa sostenuta nel 2010 nella dichiarazione relativa al periodo di imposta i cui si concludono i lavori, nei casi di edifici ad uso promiscuo (professionale e abitativo). Per questi immobili la detrazione del 55% vale anche se se le spese sono state dedotte dai compensi nella misura del 50% «secondo le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo».
Lavori che durano per più di un periodo di imposta: per le persone fisiche, essendo previsto dall’anno 2011 che le spese per interventi di risparmio energetico vengano ripartite in 10 rate (e non più in 5), è possibile portare «in detrazione le spese sostenute e rimaste a carico nel 2010 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2010 e quelle sostenute e rimaste a carico nel 2011 nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011, anche se riferite ad un unico intervento»; gli imprenditori, invece, devono prendere in considerazione la data in cui le prestazioni sono state ultimate.
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