Premi produttività: no a retroattività

di Alessandro Vinciarelli

13 Maggio 2011 09:20

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Detassazione dei premi produttività: l'imposta al 10% può essere applicata solo in seguito alla stipula dell'accordo o del contratto collettivo e non retroattivamente.

Nessuna retroattività per la detassazione al 10% dei premi di produttività: Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro chiariscono nella circolare n. 19/E che l’agevolazione parte solo dopo la stipula dell’accordo o del contratto collettivo.

Nessun bonus 2011 verrà quindi concesso sulle somme che i datori di lavoro hanno erogato quest’anno.

Ricordiamo che la tassazione agevolata al 10% è destinata ai dipendenti del settore privato qualora vengano predisposti accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali che prevedano l’incremento della produttività del lavoro. A partire dalla loro data di stipula, il datore di lavoro può applicare ugli emolumenti relativi alla produttività aziendale, ma non a quelle antecedenti.

Questo, anche se nel patto è prevista la retroattività al primo gennaio e gli importi si riferiscono a prestazioni effettuate nel 2011.

Per i datori di lavoro che erroneamente abbiano applicato la detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione senza aver stipulato accordi o contratti collettivi di secondo livello, non subiranno alcun tipo di sanzione, a patto che rimedino versando la differenza entro il 1° agosto 2011.

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