Tra le cause di nullità dell’iscrizione di ipoteca, trascorso un anno dalla ricezione della cartella esattoriale, c’è la mancata notifica da parte di Equitalia dell’intimazione di pagamento entro cinque giorni. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25561/2014, ritenendo che tale omissione violi il principio del contraddittorio preventivo fra Amministrazione e contribuente poiché:
“Il diritto al contraddittorio costituisce principio generale in qualsiasi procedimento amministrativo tributario” (SS.UU. n. 19688/2014).
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Intimazione di pagamento
Regola che vale anche nel regime precedente all’entrata in vigore del comma 2-bis dell’articolo 77 D.P.R. n. 602/1973, introdotto con D.L. n. 70/2011 (Decreto Sviluppo), che ha introdotto l’obbligo formale in questo senso. In generale la legge prevede che l’Ente di riscossione possa procedere ad espropriazione forzata una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, in caso di mancato pagamento da parte del debitore.
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Qualora l’espropriazione non inizi entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’esecuzione forzata dovrà essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Ipoteca nulla
Senza tale intimazione ad adempiere al pagamento entro 5 giorni Equitalia non può procedere ad iscrivere ipoteca. Qualora procedesse, violerebbe l’obbligo che vincola la PA ad attivare il contraddittorio in via amministrativa e stragiudiziale, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che sia suscettibile di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui suoi diritti e interessi.