Rimborsi IVA: la circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate entra nel merito della documentazione che i contribuenti devono fornire per dimostrare l’esistenza del credito e la spettanza del rimborso. Un ritardo nella presentazione dei documenti comporta un allungamento nei tempi di accertamento, ma il discorso cambia per quanto riguarda la garanzia.
La garanzia è necessaria per poter erogare il rimborso IVA, ma viene richiesta dall’Amministrazione finanziaria solo per tutelarsi in caso di indebito rimborso IVA: non serve per concederlo. Il ritardo della sua consegna influisce solo sui tempi di rimborso.
Il rimborso viene erogato dall’agente della riscossione o dall’ufficio competente con procedura semplificata entro 60 giorni dall’invio della dichiarazione – che può essere presentata a partire da febbraio – contenente la richiesta dell’eccedenza del credito Iva annuale nell’apposito Quadro Vr.
In quei 60 giorni l’Agenzia effettua i primi controlli sui documenti presentati, tra i quali deve obbligatoriamente essere presente la garanzia (art. 38-bis del Dpr n. 633 del 1972), ma la sua presenza o assenza non influisce in alcun modo sul termine di decadenza del potere di accertamento dell’amministrazione finanziaria.
In ogni caso, il contribuente può scegliere se utilizzare il credito in detrazione o compensazione presentando una dichiarazione integrativa, purché lo faccia prima di procedere con successiva dichiarazione.
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– Circolare n. 17/E