Sono numerose le novità per i contribuenti introdotte dal Decreto Semplificazioni in vigore dal 13 dicembre 2014 (Dlgs 175/2014 in attuazione della Delega Fiscale), in particolare la dichiarazione dei redditi precompilata (730/2015) che dal 2015 debutta in via sperimentale. La nuova normativa ha come obiettivo la creazione di un sistema più efficiente, riducendo obblighi e procedure al fine di migliorare i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Vediamo quanto prevede, punto per punto.
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Dichiarazione dei redditi precompilata
Dal 2015 l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile, entro il 15 aprile di ogni anno e per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente (articolo 1), resa disponibile mediante:
- servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- sostituto d’imposta munito di delega;
- Centro di Assistenza Fiscale;
- un iscritto all’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.
=> Guida alla Dichiarazione dei redditi precompilata
Trasmissione certificazioni
I sostituti d’imposta che corrispondono compensi sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, dovranno trasmettere le certificazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (articolo 2), pena sanzioni pari a 100 euro (viene meno quanto sancito dal DPR n. 322 del 22 luglio 1998, che imponeva come scadenza il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui la somma e i valori sono stati corrisposti).
=> CUD 2015: modello e scadenze per la Certificazione Unica
Trasmissione da soggetti terzi
I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio di ciascun anno (articolo 3) una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:
- interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali e contributi di cui all’ex articolo 10, comma 1, lettera e-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
=>Istruzioni di invio dati all’Anagrafe tributaria
Modello 730/2015
Il contribuente può scegliere di accettare o modificare la dichiarazione precompilata (articolo 4), che deve essere presentata entro il 7 luglio dell’anno successivo a quello cui si riferisce al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, a un CAF o professionista o all’Agenzia delle Entrate per via telematica.
=> 730/2015 precompilato: modelli e istruzioni
La presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche (articolo 5) permette di evitare il controllo formale dei dati forniti con le certificazioni da parte dei sostituti d’imposta e sui dati relativi agli oneri indicati e forniti da soggetti terzi (potranno essere effettuati controlli sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni).
Visto di conformità
Se il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi (articolo 6) risulta infedele, i soggetti che lo hanno apposto (intermediari abilitati…) sono tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. La somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa si trasmette una dichiarazione rettificata. Entro la stessa data la sanzione è ravvedibile con la riduzione a 1/8.
=> Professionisti, le nuove regole per il visto di conformità
Compensi
Vengono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti, le misure dei compensi agli intermediari abilitati, che troveranno applicazione a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2015 (articolo 7).
Addizionali IRPEF
- Regioni e Provincie Autonome di Trento e di Bolzano – sono tenute a inviare i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale, ai fini della loro pubblicazione su apposito sito informatico, entro il 31 gennaio dell’anno a cui l’addizionale si riferisce;
- Comuni – sono tenuti a inviare per via telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, i dati contenuti nei regolamenti e nelle delibere concernenti l’addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone fisiche (articolo 8).
=> Aliquote IRPEF: online le addizionali
Con uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate vengono individuati i termini e le modalità applicative delle disposizioni di cui agli articoli precedenti (articolo 9).
Spese professionisti
Viene modificato l’articolo 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio dei professionisti (articolo 10): le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistati direttamente dal committente non costituiscono compenso in natura per il professionista a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015.
=> Spese dei professionisti: nuove regole fiscali
Successioni
È possibile produrre una autocertificazione (articolo 11), ai sensi dell’ex D.P.R. n. 445/2000, per:
- atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;
- atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi;
- ultimo bilancio o inventario di cui all’art. 15, comma 1 e art. 16, comma l, lettera b), nonché pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) stesso articolo e comma;
- altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.
Qualora l’attivo ereditario non sia superiore a 100mila euro e non vi siano immobili o beni mobili registrati, gli eredi sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di successione.
Riqualificazione energetica
Viene abolito l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 12) ed ammesse alla detrazione IRPEF del 65%, relativamente a lavori che proseguono per più periodi di imposta.
Per approfondimenti: Dlgs semplificazioni.