Emersione capitali e autoriciclaggio: legge e condono

di Barbara Weisz

Pubblicato 5 Dicembre 2014
Aggiornato 15 Giugno 2017 09:55

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Voluntary disclosure con emersione di capitali occultati, sconto fiscale sulle sanzioni ed eventuale condono penale sul nuovo reato di autoriciclaggio: ecco la procedura, i requisiti, le sanzioni e le pene detentive.

La voluntary disclosure – la nuova legge sulla emersione di capitali detenuti illecitamente all’estero o comunque occultati al Fisco, approvata in via definitiva dal Senato – non è un condono fiscale perché comporta il pagamento pieno delle imposte dovute e dei relativi interessi, ma comporta l’applicazione di sconti sulle sanzioni. Il provvedimento sulla “collaborazione volontaria” è volto a contrastare l’evasione fiscale e la lotta alla criminalità organizzata, colpendo le pratiche di occultamento dei capitali che derivano da attività illecite e introducendo nell’ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio, con pene detentive da due a otto anni di reclusione, che si aggiungono alle multe.

=> La nuova legge su emersione e rientro dei capitali

Condono penale

Se di condono volessimo parlare sarebbe forse più indicato riferirsi ad una sanatoria penale: il contribuente che si autodenuncia non risponde penalmente dei mancati versamenti né del reato di autoriciclaggio appena introdotto, se eventualmente commesso.

Collaborazione volontaria

La voluntary disclosure consiste nel dichiarare spontaneamente «attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato» in violazione degli obblighi fiscali, impegnandosi a versare tutte le somme dovute (IRPEF, addizionali, IRAP, imposte sostitutive, IVA) in cambio di uno sconto sulle sanzioni. Gli interessi, così come le imposte, si pagano in misura piena. E’ possibile far emergere nello stesso modo anche capitali occultati al Fisco anche non all’estero e beni detenuti tramite intermediari.

Procedura

L’emersione deve avvenire entro il 30 settembre 2015 e può riguardare solo violazioni di obblighi dichiarativi commesse entro il 30 settembre 2014.  Come? Comunicando al Fisco  gli investimenti e le attività finanziarie occultate mediante apposita dichiarazione e impegnandosi a fornire la relativa documentazione e

«le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all’estero, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione» (5 anni).

Deve poi versare le somme dovute comprensive di interessi almeno 15 giorni prima della data fissata per la comparizione oppure in tre rate mensili di pari importo. Diversamente, la volountary disclosure si considera nulla. Le sanzioni sui capitali emersi sono ridotte della metà del “minimo edittale”: se riguardano capitali in Italia, Paesi UE o spazio economico europeo; se l’autore delle violazioni fornisce alle autorità finanziarie italiane tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria. In tutti gli altri casi, il minimo edittale è ridotto di 1/4.

Attenzione: non è possibile aderire alla collaborazione volontaria se sono già in corso accertamenti o controlli fiscali sulle somme occultate.

=> Evasione fiscale: i controlli 2015 della Guardia di Finanza

Autoriciclaggio

Il nuovo reato di autoriciclaggio (previsto dall’articolo 3 della legge sulla voluntary disclosure) introduce nel Codice Penale l’articolo 648-ter 1, a rafforzamento delle politiche anti-evasione fiscale e riguarda chi reinveste denaro frutto di proprie attività illecite, andandosi a collocare accanto al già esistente reato di riciclaggio, applicato a chi investe denaro sporco frutto di attività criminali altrui. Il reato non sussiste se il denaro sporco viene utilizzato personalmente e non reinvestito. La pena per autoriciclaggio è pari alla reclusione da due a otto anni e a una multa da 5mila a 25mila euro. Se il denaro è frutto di un crimine punibile con meno di cinque anni, la pena dell’autoriciclaggio è ridotta a un periodo di detenzione da due a quattro anni e multa da 2.500 a 12.500 euro. La pena può essere diminuita fino alla metà se l’autore del reato si è efficacemente adoperato per evitare che le condotte illecite abbiano conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. La pena è aumentata se «i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale».

Quadro UE

Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan sottolinea che la nuova legge sul rientro dei capitali è «conforme alle best practices internazionali in tema di regolarizzazione dei redditi dei capitali esportati illegalmente all’estero, basate su trasparenza, scambio automatico di informazioni e fine del segreto bancario, adottate su iniziativa dell’OCSE, del G20 e dell’Ecofin sotto la presidenza italiana dell’UE». 

Per approfondimenti: la legge sul rientro capitali e antiriclaggio