E’ in vigore dal 25 novembre 2014 la nuova legge sull’IVAFE: la tassa sulle attività finanziarie detenute all’estero si restringe ai soli prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio. La novità è contenuta nell’articolo 9 della legge 161/2014 e di fatto rappresenta un’armonizzazione con la disciplina UE. La differenza non è da poco perché vengono esclusi dall’applicazione dell’imposta valute, metalli preziosi, partecipazioni in società estere non quotate e polizze assicurative.
=> Come applicare l’IVAFE in dichiarazione dei redditi
La modifica comporta il superamento delle precisazioni contenute nella circolare 48/2012 dell’Agenzia delle Entrate, che in base alla vecchia normativa assoggettava all’imposta tutte le attività finanziarie.
Calcolo IVAFE
In pratica, la nuova IVAFE viene equiparata all’imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute in Italia e si calcola applicando un’aliquota dello 0,2% ai prodotti finanziari, mentre su conti correnti e libretti è un’imposta fissa pari a 34,20 euro (il valore medio di giacenza annuo deve essere superiore a 5mila euro).
Pagamento IVAFE
I contribuenti che versano in novembre il secondo acconto utilizzando il metodo previsionale possono quindi recepire la nuova legge, applicando l’imposta a un imponibile più ristretto.Coloro che detengono all’estero solo attività che ora non sono più imponibili, non verseranno il secondo acconto. Le imposte eventualmente già versate su attività non più imponibili, potranno essere utilizzate in compensazione oppure se ne può chiedere il rimborso in dichiarazione dei redditi.
Fonte: legge 161/2014