In vista delle prossime scadenze legate a IMU e TASI, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le nuove risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla Dichiarazione IMU TASI ENC relativa agli anni 2012 e 2013. Tra i chiarimenti viene precisato che la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica utilizzando l’apposito modello IMU-TASI ENC entro il 1° dicembre 2014 per quanto riguarda gli anni 2012 e 2013. Per gli anni successivi la scadenza è invece fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
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Immobili no-profit senza variazioni
Gli enti non commerciali che svolgono attività meritevoli ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 e sono proprietari di immobili, per ottenere l’esenzione riservata al settore del no-profit, sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU/TASI ENC ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni nel corso sostanziali.
Immobili no-profit in locazione
La dichiarazione IMU-TASI ENC non deve invece essere presentata nel caso in cui l’immobile utilizzato per l’attività istituzionale dagli enti no-profit sia stato preso in locazione negli anni 2012 e 2013. Per queste annualità, infatti, l’adempimento riguarda soltanto l’IMU che era dovuta solo dai proprietari degli immobili, diversamente dalla TASI che deve essere versata in parte anche dagli inquilini. Dunque la prossima scadenza della dichiarazione IMU-TASI ENC, quella del 30 giugno 2015, interesserà anche gli enti non commerciali che si trovano in affitto nei locali a partire dall’anno 2014.
Immobili imponibili e esenti in più Comuni
Nel caso in cui lo stesso ente non commerciale possieda immobili in più di un Comuni, di cui alcuni esenti ed altri no, il Dipartimento chiarisce che l’ente dovrà presentare più dichiarazioni in ciascun Comune. Viene inoltre precisato che la dichiarazione IMU-TASI ENC (speciale) deve essere presentata in via telematica solo per gli immobili che possono beneficiare dell’esenzione totale o parziale riservata alle attività no-profit, mentre per quelli totalmente imponibili deve essere presentata una ulteriore dichiarazione (ordinaria) su modello cartaceo e solo in caso di variazioni sostanziali rispetto all’ultima dichiarazione presentata.
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Requisiti soggettivi per le ONLUS
Per poter beneficiare dell’applicazione dell’esenzione dal pagamento dell’IMU e della TASI anche le ONLUS devono rispettare il requisito soggettivo stabilito dall’art. 7, co. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992. In presenza di tale requisito soggettivo, per beneficiare dell’esenzione IMU-TASI ENC, non è necessario che il Comune approvi una particolare disposizione regolamentare ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 460 del 1998 che ha invece la finalità di lasciare la possibilità agli enti impositori di concedere una particolare agevolazione alle ONLUS, anche indipendentemente dal rispetto dei requisiti e dei criteri previsti dalla legge per l’applicazione dell’esenzione.
Presentazione telematica
Da sottolineare che per le dichiarazioni relative alle annualità 2012 e 2013, il Dipartimento ha predisposto solo il software di controllo necessario per la convalida, ai fini della trasmissione telematica, e non quello di compilazione che deve essere ricercato tra quelli messi a disposizione dalle software house.