Niente bollo per le attestazioni di regolarità fiscale da parte degli enti privati che svolgono attività di natura pubblicistica che partecipano alle gare d’appalto, avanzate da, sono esenti dal bollo. Stesso discorso per le conseguenti attestazioni dell’Amministrazione finanziaria.
La motivazione, spiegata nella risoluzione 50/E dell’Agenzia delle Entrate, risiede nel fatto che queste attestazioni non possono essere ritenuti dei certificati.
Esse infatti non certificano alcuno stato, qualità personale o altri dati relativi al soggetto interessato, ma si limitano a confermare la corrispondenza tra le dichiarazioni rilasciate dal richiedente e le informazioni già in possesso delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti che partecipano alle gare d’appalto sono infatti tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti richiesti. Per agevolare l’acquisizione di queste informazioni l’articolo 43 del Dpr 445/2000 sugli “accertamenti d’ufficio”, ha stabilito che le amministrazioni riceventi possano effettuare un controllo incrociato con gli archivi informatici delle amministrazioni competenti.
Al fine di rendere la procedura quanto più snella possibile, non sono richiesti costi o oneri aggiuntivi di eventuali bolli o tributi speciali.
Sono quindi libere da bollo sia le dichiarazioni sostitutive richieste all’Agenzia delle Entrate da parte delle amministrazioni, che da parte dei cittadini.
________________________________
Documenti Correlati