Il 30 aprile entra in vigore il decreto direttoriale relativo alle Comunicazioni Obbligatorie sui rapporti di lavoro (CO), che prevede la revisione dei modelli standard e del modello Unimare. Datori di lavoro pubblici e privati che assumono, prorogano, trasformano o cessano uno o più rapporti di lavoro in questo ambito, dovranno trasmetterne comunicazione per via telematica.
Le novità sono illustrate nella nota ministeriale n.1992/2011, che sancisce il passaggio dalla modalità cartacea a quella Web. Questa porta con sé un altro cambiamento: modelli unici da inviare a centri per l’impiego, INPS, INAIL e Ministero del Lavoro, per le comunicazioni che prima prevedevano differenti interazioni.
Si tratta del Modello Unificato Lav per i datori di lavoro, pubblici e privati, di qualsiasi settore; del Modello Unificato Somm, per le agenzie per il lavoro; del modello Unimare per le assunzioni, le proroghe, le trasformazioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro in ambito marittimo.
Poi ci sono i moduli speciali riservati all’assunzione di lavoratori in caso di urgenza (modulo Unificato Urg) e il modulo per la Comunicazione semplificata per l’assunzione d’urgenza nel settore del turismo, entrambi da completare con il modulo Unificato Lav. Per comunicare le eventuali variazioni della ragione sociale e i trasferimenti d’azienda è invece stato disposto il modulo Unificato Vardatori.
Il modello Unilav è stato aggiornato in modo da obbligare il datore di lavoro ad avere sede legale nel territorio nazionale; prevedere un nuovo controllo sulla «data fine» dei rapporti di lavoro regolati da contratti a scadenza; sul campo «data fine rapporto» in caso di cessazione; la compilazione del campo «data fine distacco» in caso di trasformazione del rapporto lavorativo.
La durata, infine, non deve essere superiore ai 50 anni, mentre l’età minima del lavoratore non deve essere inferiore ai 15 anni d’età, al momento dell’assunzione.
Anche per il modello Unisomm è stato introdotto il vincolo della presenza in Italia della sede legale dell’agenzia di lavoro. In più viene reso obbligatorio che la data di fine proroga sia coincidente con la data di fine della somministrazione. Per i contratti di apprendistato viene specificato che l’età massima del lavoratore non può superare i 26 anni, mentre la minima è fissata anche in questo caso a 15 anni in caso di espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione; in caso invece di apprendistato professionalizzante il range è fissato tra i 17 e i 29 anni.