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Cessione del quinto e TFR in garanzia

di Nicola Santangelo

Pubblicato 27 Aprile 2011
Aggiornato 6 Gennaio 2012 10:36

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Usare il TFR per ottenere un prestito sfruttando la pratica della cessione del quinto: requisiti, clausole e casi particolari.

Una valida opportunità di finanziamento, anche per importi elevati, è data dalla cosiddetta “cessione del quinto“: il lavoratore a tempo indeterminato ha la possibilità, con la sola garanzia della busta paga, di contrarre prestiti da estinguersi con la cessione di quote del proprio stipendio, ma non superiore ad un quinto dello stipendio netto, per un periodo limitato ai dieci anni. Per gli impiegati assunti con contratto a tempo determinato, invece, la durata non può eccedere il periodo di tempo che deve ancora trascorrere fino alla scadenza del proprio contratto.

Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati, tramite cessione di quote dello stipendio, soltanto l’Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazioni legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito (escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice), le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.

A differenza dei prestiti tradizionali, la cessione del quinto non è finalizzata all’acquisto di un determinato bene e non è richiesta alcuna informazione sull’utilizzo del finanziamento.

Inoltre, non richiede garanzie aggiuntive quali fideiussioni o ipoteche ed è concessa anche ai soggetti che hanno subito protesti o risultano insolventi.

Possono contrarre prestiti con cessione del quinto i dipendenti che hanno compiuto almeno quattro anni di servizio. L’impiegato cui mancano meno di dieci anni per conseguire il diritto alla pensione non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento al diritto.

In caso di cessione del quinto, il datore di lavoro non può opporsi e diviene soggetto obbligato verso la società finanziaria, su richiesta del credito convalidata dal lavoratore: tratterrà dalle competenze nette del proprio dipendente la quota da versare al creditore, entro il mese successivo a quello cui si riferisce la trattenuta.

Cessione del quinto e TFR

Le clausole dell’accordo stipulato fra lavoratore e chi concede il prestito potrebbero prevedere il recupero del residuo sulle indennità di fine rapporto di lavoro nel caso di risoluzione o scadenza del contratto a tempo determinato prima della totale restituzione del prestito.

Qualora si verifichino queste condizioni, il datore di lavoro dovrà trattenere dal TFR il restante debito del lavoratore e versarlo interamente all’ente creditore. Ciò non potrà aver luogo in caso di morte del lavoratore poiché gli importi corrispondenti al TFR e all’indennità sostitutiva del preavviso sono dovuti agli eredi.

Sarà un problema di chi ha concesso il credito provvedere al recupero delle somme restanti nei confronti degli eredi. Questa problematica è talmente nota che sono parecchi gli istituti di credito che pongono come condizione obbligatoria per ottenere la cessione del quinto dello stipendio la stipulazione di un ‘ assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego. In tal modo è garantito il recupero delle somme anche in caso di perdita o cessazione di lavoro ovvero riduzione dello stipendio.

Ottenere in garanzia il TFR del lavoratore è per i finanziatori una tutela non indifferente al punto tale che parecchi non concedono un finanziamento con la cessione del quinto ai dipendenti il cui trattamento di fine rapporto è integralmente destinato ad un fondo di previdenza complementare non escutibile.

A differenza di quanto si è portati a pensare, la cessione del quinto con garanzia del TFR non è soltanto un rapporto bilaterale in quanto, oltre alle società finanziarie e al lavoratore, rientrano anche il datore di lavoro e, nei casi in cui il trattamento di fine rapporto venga ceduto ad una forma pensionistica, anche il fondo stesso.

Con la riforma del TFR, infatti, il lavoratore ha la possibilità di aderire ad una forma pensionistica complementare. Ciò comporta il deposito del TFR non più presso il datore di lavoro ma piuttosto presso la forma pensionistica prescelta. Con ciò l’oggetto della garanzia non viene meno ma cambia il soggetto depositario presso cui rivalersi in caso di inadempimento dell’obbligazione principale del contratto.

Alcuni contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio possono contenere clausole in cui il lavoratore assume l’impegno a non devolvere il proprio TFR alla previdenza complementare o, di contro, viene chiesto al datore di lavoro l’impegno a non versare il TFR del proprio dipendente a forme pensionistiche complementari.

Tali clausole possono essere ritenute nulle. In primo luogo perché palesemente in contrasto con la normativa in vigore che sancisce il diritto del lavoratore di scegliere, nel corso della sua vita lavorativa, se aderire al sistema di previdenza complementare devolvendo il proprio TFR a forme pensionistiche complementari; in secondo luogo perché il datore di lavoro non è titolare di un diritto soggettivo sul TFR maturando del proprio dipendente e, quindi, non può disporne.

Resta inteso che il datore di lavoro dovrà dare adeguata informativa alle società finanziarie sulla scelta operata dal proprio lavoratore in merito alla destinazione del TFR alla previdenza complementare.

Gli istituti mutuanti possono applicare, invece, altre clausole, ancorché vessatorie, quali l ‘ impegno del dipendente che cede il TFR a non richiedere anticipazioni alla forma pensionistica complementare con l ‘ eccezione di quelle per spese sanitarie. L ‘ impegno, in base ad un parere della Covip, non può valere in termini assoluti ma solo con riferimento all ‘ ammontare del prestito contratto ovvero al debito residuo.

Al momento della conclusione del rapporto di lavoro di un lavoratore che ha conferito il proprio TFR alla previdenza complementare, la società mutuante potrà soddisfarsi sulle somme riscattate dal lavoratore se lo stesso non ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica ovvero sulla prestazione pensionistica nei limiti del quinto in caso contrario.

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