I compensi professionali per attività di lavoro autonomo si calcolano in base a valori e utilità corrisposte dal committente, come remunerazione della prestazione resa. Sono considerati compensi tutti i proventi percepiti al netto dell’IVA nel periodo d’imposta, in relazione all’attività o professionale svolta e pattuiti liberamente dalle parti.
=> Tariffe professionali: le regole per il calcolo
Regole di calcolo
Il calcolo del compenso per le prestazioni dei professionisti è regolato anche dal Codice Civile (articolo 2233):
«Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.»
Regole su tariffe
Il DM 140 del 20 luglio 2012 ha riscritto le regole per definire le tariffe professionali in sede giudiziale quando manca l’accordo tra le parti, stabilendo criteri specifici per le diverse categorie e parametri generali validi per tutti:
=> Compensi professionali: i parametri da applicare
- I compensi non includono i rimborsi spese secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario e oneri o contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari sono compresi tra le spese del professionista.
- I compensi liquidati includono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale comprese le attività accessorie.
- Per gli incarichi collegiali il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio: se sono conferiti a una società tra professionisti si applica il compenso spettante a uno solo di essi.
- Per gli incarichi non conclusi si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.
Compensi inferiori
Nel caso in cui le prestazioni siano state remunerate secondo il compenso pattuito ma in misura inferiore a quanto previsto dal tariffario professionale non è possibile ricorrere al giudice, che interviene in mancanza della convenzione tra le parti e non quando il compenso è ritenuto insufficiente o difforme rispetto agli onorari previsti (Cassazione, sentenza n. 19224).
Per approfondimenti: Sentenza n. 19224/2014; DM 20 luglio 2012, n. 140.