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Commercialisti: contributi annullati con incompatibilità

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 19 Novembre 2014
Aggiornato 11 Settembre 2015 09:56

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La sentenza della Corte di Cassazione sul potere della Cassa di Previdenza di annullare periodi contributivi di commercialisti che esercitano la professione in situazione di incompatibilità.

Se la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti rileva l’esercizio della professione in situazione di incompatibilità può annullare i relativi periodi contributivi, anche se tale condizione non viene preventivamente accertata e sanzionata dal Consiglio dell’Ordine. Dunque la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti ha la possibilità di verificare se il professionista abbia svolto attività incompatibile con la professione di commercialista, al fine di valutare la legittimità dell’iscrizione alla Cassa di previdenza. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione che si è espressa in merito ad un contenzioso instaurato tra un commercialista e la Cassa nazionale di previdenza dei dottori commercialisti.

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La questione, nel tempo, è stata oggetto di diverse interpretazioni e ora la Cassazione chiarisce una volta per tutte il potere della Cassa di Previdenza di annullare periodi contributivi durante i quali la professione sia stata svolta in situazione di incompatibilità anche se questa non è stata accertata e sanzionata dal Consiglio dell’Ordine competente con un provvedimento di cancellazione dall’Albo del professionista.

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Questo perché la verifica della legittimità dell’esercizio della libera professione (diversa dalla verifica della legittimità dell’iscrizione all’albo), che si manifesta tra l’altro anche nell’assenza di situazioni d’incompatibilità, costituisce requisito fondamentale per l’iscrizione alla Cassa. Quest’ultima è conseguentemente legittimata ad annullare i periodi contributivi durante i quali la professione sia stata svolta in situazione di incompatibilità, indipendentemente dall’accertamento da parte del Consiglio dell’Ordine.