Scontrino non fiscale con la trasmissione dei corrispettivi

di Francesca Pietroforte

Pubblicato 22 Febbraio 2016
Aggiornato 28 Aprile 2016 16:48

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Scontrino non fiscale lecito se con trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi per aziende GDO: cosa sapere.

In attesa della riforma che abolisca lo scontrino fiscale cartaceo optando per una soluzione digitale, analizziamo la normativa corrente in materia, in base alla quale le aziende della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) possono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il totale dei corrispettivi giornalieri  (circolare n. 8/E del 23 febbraio 2006), rilasciando al cliente alla cassa uno scontrino non fiscale lecito. L’invio telematico non è un obbligo ma è una opzione, da comunicare preventivamente per ottenere l’esonero dagli adempimenti di emissione scontrino/ricevuta fiscale e di detenzione di misuratore fiscale e registro dei corrispettivi. Permane però l’obbligo di emissione fattura su richiesta del cliente.

=> Scontrino fiscale: riforma anti-evasione in vista

Opzione corrispettivi telematici

Possono scegliere la trasmissione telematica dei corrispettivi le aziende della grande distribuzione con esercizi commerciali di superficie superiore a:

  • 150 metri quadrati se insistenti sul territorio di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
  • 250 metri quadrati se allocate in  un comune con numero di abitanti superiore a 10.000 unità.

Restano escluse le imprese che operano:

  • con un solo punto vendita anche se con dimensioni prescritte dalla norma;
  • con più punti vendita di cui nessuno ha le dimensioni richieste.

=> Fattura, ricevuta o scontrino? Obblighi ed esenzioni

Trasmissione incassi

È possibile inviare i dati inerenti i corrispettivi attraverso Entratel o avvalendosi di un intermediario abilitato. La trasmissione degli incassi deve avvenire per ogni punto vendita e per ciascuna giornata entro il 15° giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento.

Sanzioni per mancato invio dati

  • 100% dell’imposta per mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali, o inferiore al dovuto;
  • da 1.032 a 4.131 euro per omessa installazione di misuratori fiscali, aumentata della sanzione accessoria (sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio per un periodo compreso tra 15 giorni e 2 mesi, che diventano 2 e 6 mesi in caso di recidiva).

Effetti su altri adempimenti

«La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare giornaliero dei corrispettivi sostituisce l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, mentre non ha effetti sui restanti adempimenti di cui al titolo II del dPR n. 633 del 1972. Restano, quindi, inalterati gli obblighi di registrazione, liquidazione e versamento periodico ed annuale dell’imposta, nonché di tenuta e conservazione delle scritture contabili di cui all’articolo 39 del medesimo dPR n. 633 del 1972.»

Semplificazioni contabili

In caso di adesione alla trasmissione telematica dei corrispettivi viene preclusa la possibilità di utilizzare la fatturazione differita, mentre rimangono valide le seguenti semplificazioni contabili:

  • esonero dalla tenuta del registro di prima nota se il registro dei corrispettivi non è tenuto nello stesso posto in cui viene espletata l’attività d’impresa;
  • possibilità di compilare mensilmente il registro dei corrispettivi;
  • opportunità di registrare le operazioni a fini IVA entro sessanta giorni dalla data in cui sono state realizzate).

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Per approfondimenti: 
Agenzia Entrate – Circolare n. 8/E 23 febbraio 2006.