Patto di non concorrenza nullo se blindato

di Barbara Weisz

25 Novembre 2016 08:17

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Il Patto di non concorrenza è nullo se preclude la libertà di iniziativa economica e l'utilizzo delle competenze professionali: normativa e sentenze.

Il Patto di non concorrenza può limitare l’iniziativa imprenditoriale dopo le dimissioni ma non il diritto di offrire sul mercato le proprie competenze: con questa motivazione, la Suprema Corte  stabilisce che, se la clausola è in contrasto con il principio della libera iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione, allora il patto è nullo (sentenza n. 24159 del 12 novembre 2014).

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Clausole blindate

Nel caso in oggetto, le dimissioni di un dirigente erano state accompagnate da un patto triennale, con impegno a non fare concorrenza: «né direttamente, né indirettamente o tramite costituzione di società o assunzione di partecipazioni societarie». Nel caso specifico, in relazione ai «settori commerciali aventi per oggetto prodotti di qualunque tipo e pregio relativamente a mobili, arredamenti per albergo, abbigliamento ed accessori articoli sanitari ed edili».

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Validità del patto

Qui interviene l’applicazioni dell’articolo 2596 del Codice Civile, in base al quale il patto di non concorrenza è valido «se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività». La Corte ricorda di aver già definito nullo, in quanto contrastante con gli articoli 4 e 35 della Costituzione:

«il patto di non concorrenza diretto, non a limitare l’iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento» (Cassazione, 16026/01).

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Nel caso specifico, «i numerosi e distinti settori di attività» oggetto del patto siglato, comportano una menomazione della propria libertà di iniziativa economica in violazione dell’articolo 41 della Costituzione («l’iniziativa economica privata è libera», con l’unica limitazione che non può svolgersi «in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»).

Dunque, quando le clausole sono eccessivamente vincolanti, il fatto che le attività inibite dal patto di non concorrenza siano ricomprese nell’oggetto sociale dell’azienda è ritenuto irrilevante.