Con il Messaggio n. 8680/2014 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito ai termini di pagamento del TFS e TFR per i lavoratori salvaguardati dalla Riforma delle Pensioni Fornero (Legge 214/2011), come i cosiddetti lavoratori esodati, e per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è risolto unilateralmente dal datore di lavoro. L’istituto precisa, nello specifico, che i criteri di applicazione dei termini di pagamento del TFS (Trattamento di Fine Servizio) e TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e la modalità del pagamento rateale per i lavoratori che cessano dal servizio dopo aver usufruito di un periodo di esonero (ai sensi dell’art. 72, commi 1 e 5, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008) e per i lavoratori esodat seguono la normativa vigente in materia.
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La salvaguardia per tali lavoratori consiste nella possibilità di andare in pensione facendo riferimento alle regole vigenti prima della Riforma delle Pensioni Fornero, senza però che questo abbia effetto diretto sui termini e le modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto. Lo stesso discorso vale per i lavoratori che hanno usufruito del congedo per assistenza a congiunti portatori di handicap ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 o dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92, interessati dagli artt. 11 e 11-bis del D.L. n. 102/2013 (quarta salvaguardia esodati), convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013, salvaguardati dalla Riforma Fornero.
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Per maggiori informazioni consulta il Messaggio INPS n. 8680/2014