Da pochi giorni ha fatto il suo debutto la PAS – procedura abilitativa semplificata (corrispondente alla DIA edilizia) che va a sostituire la DIA e la SCIA in campo energetico (quindi per gli impianti fotovoltaici e per la produzione di energia dalle altre fonti rinnovabili), introdotta con il Decreto Rinnovabili
per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e in vigore dal 28 marzo, con la pubblicazione in G.U. del Decreto Romani.
La PAS potrà essere applicata dalle Regioni per autorizzare gli impianti di potenza fino a 1 MW e per estendere le attività di edilizia libera a quelli fino a 50 Kw.
Gli Enti locali potranno estendere la comunicazione di edilizia libera agli impianti fino a 50 Kw e al Fotovoltaico, indipendentemente dalla potenza ma posizionati sugli edifici.
Procedura abilitativa semplificata
Entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori, il proprietario dell’immobile è chiamato a presentare al Comune una dichiarazione, cartacea o telematica, contente: relazione del progettista abilitato (certificato di collaudo); informazioni su accatastamento e documentazione utile a definire la compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi, progetto e relazione tecnica sulla connessione, redatti dal gestore della rete.
Per l’autorizzazione unica i tempi si riducono: massimo 90 giorni, indipendentemente dal tempo per la valutazione di impatto ambientale. Se il Comune non comunica nulla e non richiede altra documentazione, dopo 30 giorni scatta il silenzio-assenso.
In attesa dell’emanazione del decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico – volto a definire gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare a questo procedimento – gli interventi su impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici esistenti potranno essere realizzati facendo ricorso al PAS, indipendentemente dalla potenza.
Obbligo formazione per installatori
Il Dlgs 28/2011, all’articolo 15, richiede infine agli installatori di impianti da fonti rinnovabili specifici requisiti: diploma di laurea in materia tecnica specifica; diploma o qualifica di scuola superiore con specializzazione impianti seguiti da periodo di inserimento in azienda del settore; titolo o attestato di formazione professionale, previo periodo di inserimento in azienda.
Si tratta degli stessi requisiti necessari per installare impianti negli edifici, ora estesi anche per installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore.
A partire dal 1° agosto 2013 è previsto che il titolo o l’attestato di formazione professionale venga conseguito seguendo uno specifico programma di formazione regionale (o di Province autonome) entro il 31 dicembre 2011.
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