Per le spese di rappresentanza e gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro, si potrà detrarre l’IVA al 100%, così come già avviene ai fini della deducibilità dalle imposte sui redditi. Finora da detraibilità IVA per le erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi a fini promozionali nei confronti delle imprese era totale fino a valori unitari di 25,82 euro.
Detraibilità e deducibilità IVA
Ad innalzare tale valore, uniformandolo al limite per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (articolo 108, comma 2, del TUIR), è stato il Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali.
=> Semplificazioni fiscali: misure approvate e 730/2015
Tale disparità fiscale rappresentava un’inutile complicazione per imprese e professionisti, il Dgls è quindi intervenuto in ottica di semplificazione.
Spese di rappresentanza
Ricordiamo che tale disposizione riguarda le spese di rappresentanza, che sono sostanzialmente differenti dalle spese di pubblicità, sebbene spesso possono essere confuse. Esse appartengano infatti alla stessa famiglia di costi ma, in base al tipo di spesa sostenuta, cambia l’aspetto normativo delle imposte dirette e dell’IVA.
=> Spese di rappresentanza e di pubblicità: deducibilità a confronto
Per spese di rappresentanza si intendono tutte quelle funzionali all’immagine esterna della società, sostenute per acquisto di gadget e beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti necessari a distinguerli come prodotti d’impresa. Diversamente si intendono spese di pubblicità quelle sostenute per realizzare un’azione di direct marketing rivolta indistintamente alla collettività per aumentare la vendita del prodotto reclamizzato, o comunque per presentare l’azienda al mercato. Forme di comunicazione diverse dalla pubblicità possono essere le promozioni, le sponsorizzazioni e le pubbliche relazioni.