Il nuovo Regime dei Minimi previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (commi 23-31 dell’articolo 9) introduce alcuni vantaggi per le nuove attività. Più in particolare, i contribuenti che da gennaio avvieranno un nuovo business potranno godere di la riduzione di 1/3 (comma 12) nei primi tre anni di attività del reddito imponibile, che costituisce il criterio per definire l’imposta da versare con aliquota sostitutiva a forfait del 15%. Per calcolarlo, il Regime dei Minimi 2015 applica un coefficiente di redditività (comma 11) variabile per attività:
- 40%: imprese alimentari; commercio ingrosso e dettaglio; ambulante di generi alimentari e bevande; ristorazione e alloggio.
- 54%: commercio ambulante di altri prodotti.
- 62%: intermediari del commercio.
- 67%: altre attività economiche non citate.
- 78%: professioni; attività in campo tecnico, scientifico, sanitario, educativo e finanziario.
- 86%: edilizia e attività immobiliari.
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Esempi di risparmio
Per capire quanto si risparmia, si può calcolare l’imposta in modo standard e poi sottrarvi un terzo, oppure applicare direttamente un coefficiente ridotto di un terzo.
- Nuova attività commerciale (coefficiente 40%) con reddito annuo di 35mila euro: invece di pagare 2.100 euro ne pagherà 1.400: [(35.000*40%) * 15%] – 1/3
- Nuovo attività professionale: (coefficiente 78%) con reddito di 14mila euro: invece di pagare 1.638 euro ne pagherà 1.092: [(14.000*78%) * 15%] – 1/3
- Nuovo bottega artigiana: (coefficiente 67%) con reddito di 15mila euro: invece di pagare 1.507 euro ne pagherà 1.005: [(14.000*67%) * 15%] – 1/3
Beneficiari
Questa opzione può essere estesa anche a chi si trova in un precedente regime agevolato e che, a parità di requisiti, voglia esercitarla (comma 34). Possono dunque beneficiare di tale riduzione i nuovi contribuenti minimi per i primi tre anni di permanenza nel nuovo regime fiscale di vantaggio, ma anche i vecchi contribuenti minimi a patto che rientrino nel primo triennio di attività.
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Requisiti
L’attività da esercitare non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Si considera mera prosecuzione l’attività che, pur cambiando veste formale, viene esercitata in sostanziale continuità rispetto, ad esempio nello stesso luogo, con gli stessi clienti, utilizzando gli stessi beni strumentali. Nei tre anni precedenti all’inizio dell’attività, il contribuente non deve avere neanche esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma associata o familiare.
=> Leggi quando si configura la mera prosecuzione
Tetti di reddito
- 40mila euro: commercio all’ingrosso e al dettaglio; attività dei servizi di alloggio e ristorazione.
- 35mila euro: industrie alimentari e delle bevande;
- 30mila euro: commercio ambulante di alimentari e bevande;
- 20mila euro: commercio ambulante di altri prodotti; altre attività economiche;
- 15mila euro: attività professionali.