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Trasformazione, fusione e scissione nelle società

di Roberto Grementieri

21 Ottobre 2014 07:33

Quando una nuova società nasce da trasformazione, fusione o scissione: requisiti, adempimenti e responsabilità.

Apertura società

La trasformazione societaria, disciplinata dagli articoli 2248 e successivi del codice civile, è il fenomeno in forza del quale una società già esistente cambia il tipo sociale (es.: da società per azioni a società a responsabilità limitata) o assume forma organizzativa (es.: da società di capitali in consorzio; da no profit a società lucrativa). La trasformazione implica la conservazione di patrimonio, diritti e obblighi mentre a mutare sarà la disciplina, in riferimento alla nuova forma giuridica assunta.Poiché l’atto è soggetto a duplice forma pubblicitaria (per il tipo di società che effettua la trasformazione e che ne risulta) la trasformazione ha effetto solo quando risultino compiuti entrambi gli adempimenti,per consentire ai creditori di fare eventuale opposizione

  • Regressiva (omogenea) da società di capitali in società di persone:  con le maggioranze previste per le modifiche statutarie e consenso dei soci che, con assumono responsabilità illimitata.
  • Progressiva o evolutiva (omogenea) da società di persone in società di capitali: con il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili.
  • Eterogenea da società di capitali in consorzio, società consortile, società cooperativa, comunione d’azienda, associazione non riconosciuta o fondazione: con il voto dei 2/3 degli aventi diritto e consenso dei soci, che assumono responsabilità illimitata; di consorzio in società di capitali: con maggioranza assoluta dei consorziati; di una comunione di azienda in società di capitali: con consenso unanime dei comproprietari; società consortili o associazioni riconosciute in società di capitali: con maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

Una volta che la trasformazione è divenuta efficace non è più possibile pronunciarne l’invalidità: dopo tale momento, a chi risultasse danneggiato è riconosciuto solo il diritto al risarcimento del danno sofferto. La trasformazione di società di persone (soci con responsabilità illimitata) in società di capitali (soci con responsabilità limitata) non svincola i soci dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Nell’opposto caso, i soci che assumono responsabilità illimitata rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente.

Fusione

Disciplinata dagli articoli 2591 e successivi del codice civile, la fusione è il fenomeno per cui due o più società si concentrano in una sola: per incorporazione di una o più società in un’altra preesistente; con costituzione di una società nuova in cui confluiscono quelle preesistenti (fusione per unione).

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La nuova società o quella incorporante assume diritti e obblighi delle partecipanti, proseguendo in tutti i loro precedenti rapporti, anche processuali. I soci delle società incorporate o partecipanti a una fusione per unione divengono soci, rispettivamente, della società incorporante e della nuova società, ricevendo azioni o quote di queste ultime, in base ad un determinato rapporto di cambio.

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La fusione acquista efficacia dal momento in cui sia stato eseguito l’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti per l’atto. Dopo non è possibile invalidarla e resta salvo solo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno spettante a soci o terzi in seguito alla fusione.Gli organi amministrativi delle società partecipanti redigono il progetto di fusione mentre i soci deliberano la fusione mediante approvazione del progetto. Questo, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie nelle società di capitali e con il consenso della maggioranza dei soci (determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili) nelle società di persone. Le delibere devono essere depositate, per l’iscrizione, nell’ufficio del Registro delle imprese.I creditori delle società partecipanti, nei successivi 60 giorni, possono fare opposizione avverso la fusione, qualora la ritengano lesiva delle proprie posizioni creditorie. Decorso detto termine, se non sono stati presentati ricorsi da parte di creditori od obbligazionisti, le partecipanti redigono l’atto di fusione (pubblico, da depositare) per l’iscrizione presso l’Ufficio del Registro Imprese di riferimento (per le società partecipanti e per quella incorporante o per la nuova realtà.

Scissione

Disciplinata dagli articoli 2506 e seguenti del codice civile, la scissione è l’operazione mediante la quale una società: si estingue senza liquidazione assegnando a più società – preesistenti o di nuova costituzione – l’intero suo patrimonio (scissione pura o integrale); assegna a una o più società – già esistenti o di nuova costituzione – solo parte del proprio patrimonio (scissione parziale o scorporazione), cosicché la società originaria continua ad esistere, sebbe con un patrimonio ridotto.

In entrambi i casi, i soci della società che si scinde diventano soci delle assegnatarie dei beni della società scissa. Peraltro, ma solo con il consenso di tutti i soci, è consentito che ad alcuni di essi vengano assegnate non già azioni o quote delle società beneficiarie, ma azioni o quote della società scissa: si potrebbe così pervenire al risultato che alcuni consolidino la loro posizione con fuoriuscita degli altri, cui siano attribuite tutte e solo azioni o quote della società beneficiaria.

Il procedimento si caratterizza per la predisposizione di un progetto di scissione con l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e gli altri dettagli dell’operazione. Al progetto cui deve essere assicurata la stessa pubblicità prevista per il progetto di fusione. Il progetto, inoltre, deve essere approvato dalla maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno degli utili, ove si tratti di società di persone, e con le maggioranze richieste per le modificazioni statutarie, ove si tratti di società di capitali.

L’operazione si perfeziona con l’atto di scissione, da stipularsi nella forma dell’atto pubblico, al quale si applicano gli stessi principi dettati per l’atto di fusione: la scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie.