Cambiano i requisiti di accesso al Regime dei Minimi, o meglio quelli per il nuovo forfait agevolato per autonomi con aliquota sostitutiva del 15% introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (regolamentato dall’articolo 9).
Spese sul personale
Le spese relative al personale non devono superare i 5mila euro l’anno. Riguardano: lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 276/2003; lavoratori dipendenti; collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR (Dpr 917/1986), anche se assunti a progetto (articoli 61 e seguenti del citato dlgs 276/2003); gli utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) del TUIR e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del TUIR (compensi dell’imprenditore e dei familiari).
=> Regime dei Minimi 2015: cosa cambia per PMI e Professionisti
Spese beni strumentali
Il costo dei beni strumentali d’impresa non può superare i 20mila euro al termine dell’esercizio. Ai fini del computo valgono le seguenti regole.
- Beni in locazione finanziaria: rileva il costo sostenuto dal concedente.
- Beni in locazione, noleggio e comodato: rileva il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR;
- Beni detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente: concorrono nella misura del 50%.
- Non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore al limite di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del TUIR (516,4 euro).
- Non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, ed utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.
=> Regime Minimi 2015: periodo transitorio per attuali forfait
Soglie di reddito
Oltre ai nuovi vincoli sulle spese sostenute e alle nuove regole per considerarle, si introducono nuove soglie di reddito, variabili in base alla categoria di attività (e ai codici ATECO). Riassumiamoli in tabella:
Tipologia attività | Codice ATECO | Limite di reddito |
industrie alimentari e delle bevande | 10, 11 | 35.000 |
commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9 | 40.000 |
commercio ambulante di alimentari e bevande | 47.81 | 30.000 |
commercio ambulante di altri prodotti | 47.82, 47.89 | 20.000 |
costruzioni e attività immobiliari | 41, 42, 43, 68 | 15.000 |
intermediari del commercio | 46.1 | 15.000 |
attività dei servizi di alloggio e ristorazione | 55, 56 | 40.000 |
attività professionali | 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88 | 15.000 |
altre attività economiche | 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94,95, 96, 97, 98, 99 |
20.000 |
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Calcolo ricavi
Per l’individuazione dei ricavi non rilevano più quelli derivanti dall’adeguamento agli Studi di Settore (di cui all’articolo 62-bis dl 331/1993, convertito con modificazioni dalla legge 427/1993) e ai parametri previsti dai commi 181-189, articolo 3, legge 549/1995. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Esclusi
- Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
- Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati Membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% di quello complessivamente prodotto.
- Soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
- Esercenti attività d’impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.
Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni sopra descritte.