In attesa della rottamazione dei contenziosi pendenti, la guida “Strumenti per evitare le liti fiscali” dell’Agenzia delle Entrate analizza i vantaggi economici per il contribuente che ricorre agli strumenti di legge che gli consentono di non affrontare il Fisco. La riduzione delle sanzioni è pari a 1/3 in caso di acquiescenza, accertamento con adesione e definizione agevolata delle sanzioni; 1/6 per adesione a inviti al contraddittorio o ai verbali di constatazione; 40% per conciliazione giudiziale o mediazione.
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Acquiescenza
L’acquiescenza è rivolta a tutti i contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili. Possono rinunciare a presentare ricorso ottenendo la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative, la diminuzione fino a 1/3 di quelle penali e la non applicabilità delle pene accessorie. Le somme si versano in soluzione unica o in 8/12 rate mensili di pari importo. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro il termine per le successive, il debito totale sarà iscritto a ruolo.
Adesione processi verbali di constatazione
Con l’adesione al processo verbale di costatazione il contribuente può definire il proprio rapporto tributario sulla base di rilievi e di contenuti dell’atto ricevuto. In questo modo ha diritto alla riduzione a 1/6 delle sanzioni e al pagamento rateizzato delle somme dovute senza alcuna garanzia. Sono definibili i verbali di costatazione che consentono l’emissione di un accertamento parziale e contengono la costatazione di violazioni sostanziali con riferimento esclusivamente alla normativa in materie di imposte sui redditi, IRAP e IVA.Per evitare il processo è sufficiente inviare una comunicazione all’ufficio delle Entrate territorialmente competente e all’organo che ha redatto il verbale entro 30 giorni. Con l’adesione, l’Agenzia emetterà atto di definizione dell’accertamento parziale, da notificarsi entro 60 giorni dalla richiesta di adesione. Con la notifica, il contribuente è obbligato al versamento delle somme, in soluzione unica o rateale.
Adesione invito al contraddittorio
L’adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio si applica per imposte dirette e indirette ottenendo la riduzione delle sanzioni a 1/6. Si realizza con l’acquisizione dell’assenso del contribuente e il pagamento delle somme entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. E’ possibile versare la somma fino a 8 rate trimestrali di pari importo o 12 trimestrali per somme superiori a 51.645,69 euro. Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi dell’1% calcolati dal giorno successivo al primo versamento e fino a scadenza di rata. In caso di mancato versamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro il termine per le rate successive, il totale dovuto comprensivo di interessi sarà iscritto a ruolo e ull’importo sarà applicata la sanzione per ritardi e omessi versamenti in misura doppia.
Accertamento con adesione
Con l’accertamento con adesione il contribuente può definire in contraddittorio con l’ufficio le maggiori imposte dovute, evitando l’insorgere di una lite tributaria e beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative a 1/3 del minimo di legge. Per avviare la procedura, dovrà presentare domanda in carta libera con cui richiede all’ufficio la formulazione di una proposta di accertamento e una eventuale definizione da presentarsi preventivamente all’impugnazione dell’avviso di accertamento.
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Il raggiungimento dell’accordo avviene in contraddittorio. Il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore munito di procura speciale. L’accordo eventualmente raggiunto va ripartito in un atto di adesione sottoscritto da entrambe le parti. La procedura si perfeziona con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo. Se non si raggiunge l’accordo il contribuente può presentare ricorso.
=> L’accertamento fiscale
Il pagamento delle somme può essere effettuato in soluzione unica entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto o in forma rateale (massimo 8 rate trimestrali / 12 rate trimestrali per somme oltre 51.645,69 euro) di uguale importo. La prima rata va pagata entro 20 giorni dalla redazione dell’atto e per le successive sono dovuti interessi legali pari all’1%. Entro 10 giorni dal pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.
Conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale permette di chiudere i contenziosi fiscali. Può avere luogo solo davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e non oltre la prima udienza. Il contribuente può beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative che saranno dovute nella misura del 40% delle somme irrogabili e, comunque, non inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Il tentativo di conciliazione non è vincolante: se il contribuente nel tentare l’accordo non lo raggiunge può sempre proseguire con il contenzioso.
=> Guida alla conciliazione giudiziale
Il versamento delle somme dovute per la conciliazione della controversia deve essere effettuato in soluzione unica entro 20 giorni dalla data di redazione del verbale o da quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio, oppure in forma rateale per massimo 8 rate trimestrali di uguale importo o 12 per somme oltre 50.000 euro. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima entro il termine per le successive, è prevista l’iscrizione a ruolo delle somme dovute e della sanzione per ritardati e omessi versamenti in misura doppia.
Autotutela
Se il contribuente si accorge che l’Amministrazione ha commesso un errore può richiedere la correzione o l’annullamento dell’atto presentando domanda in autotutela in carta semplice contenente un’esposizione sintetica dei fatti e corredata da documentazione idonea a dimostrare la tesi sostenuta.
Reclamo e proposta di mediazione
In tutti i casi in cui il contribuente voglia trovare un accordo preventivo con il Fisco evitando il ricorso al giudice di pace, è possibile presentare un reclamo con proposta di mediazione, ma esclusivamente per controversie fino a 20.000 euro relative ad atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate. Il reclamo va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto da impugnare e può contenere una motivata proposta di mediazione.
=> La nuova mediazione tributaria
Pagamento e riscossione della somma oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine per la costituzione in giudizio. Trascorso tale termine senza che vi sia stato accoglimento della stessa o che sia stato formalizzato un accordo di mediazione, la sospensione viene meno. La mediazione si conclude con la sottoscrizione dell’accordo da parte dell’ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento delle somme dovute. Entro 20 giorni dalla conclusione dell’accordo deve essere effettuato il versamento dell’intero importo o della prima rata nel caso di pagamento rateale, con modello F24 (è ammessa la compensazione).