Cambia il credito d’imposta per le imprese che investono in Ricerca e Sviluppo con l’estensione della platea a tutte le aziende (non più solo PMI), con tetto massimo più alto, spesa minima per investimenti più bassa, allungamento fino al 2019 del periodo di agevolazione, rimodulazione dell’importo erogato e soppressione delle agevolazioni per assunzioni altamente qualificate del Dl Sviluppo 2012 e quelle nella Finanziaria 2013: lo prevede l’articolo 7 della nuova Legge di Stabilità 2015, che va a modificare il Bonus Ricerca del decreto Destinazione Italia (articolo 3, dl 145/2013).
=> Scarica il testo della Legge di Stabilità 2015
Nuovo Bonus Ricerca
Ecco come si articola il nuovo incentivo in forma di credito d’imposta per attività e investimenti di tutte le imprese in ambito Ricerca e Sviluppo.
- Platea: non più solo PMI con fatturato fino a 500 milioni di euro ma tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica, settore economico e regime contabile.
- Misura: non più il 50% dell’incremento annuale delle spese in R&S ma il 25% rispetto alla media degli investimenti 2012-2014 ma per alcune spese resta al 50% (vedi tabella seguente). Raddoppia il tetto massimo a 5 milioni l’anno per beneficiario, rispetto al precedente 2,5 milioni.
- Durata: l’agevolazione passa da tre a cinque anni (2015-2019). In pratica, diminuisce la somma erogata annualmente ma si allunga il periodo in cui viene riconosciuta.
- Requisiti: l’investimento minimo è di 30mila euro annui (dai precedenti 50mila).
Attività agevolabili |
Lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette. |
Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto seguente. |
Realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. |
Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. |
Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. |
Spese ammesse |
Personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo precedentemente illustrate, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education): per queste spese il credito d’imposta è ammesso nella misura del 50%. |
Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2mila euro al netto di IVA. |
Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: anche per queste spese, il credito d’imposta è ammesso nella misura del 50%. |
Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne. |
Attenzione: non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Agevolazioni abrogate
Dal primo gennaio 2015 cessano il Bonus per assunzioni altamente qualificate introdotto con l’articolo 24 del decreto legge 83/2012 (Decreto Sviluppo 2012) e il credito d’imposta per R&S previsto dai commi da 95 a 97 della legge 228/2012 (Finanziaria 2013).