Ufficiale con il testo della Legge di Stabilità 2015 la possibilità di chiedere l’anticipo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) in busta paga, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. L’articolo 6 del Ddl Stabilità rappresenta un’operazione che potrà garantire al Governo circa 2,2 miliardi di euro di maggiori entrate fiscali. I 100 euro in più in media nelle buste paga degli Italiani che sceglieranno questa opzione, dunque, non rappresenteranno tanto una boccata d’ossigeno per le famiglie quanto per lo Stato.
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Innalzamento ISEE e IRPEF
Nel decidere se optare o meno per l’anticipo del TFR in busta paga, oltre alle conseguenze per l’azienda nel caso di PMI con meno di 50 dipendenti, andrebbe valutato il fatto che le somme maturate comporteranno un innalzamento dell’imponibile ai fini ISEE, causando una riduzione delle detrazioni e delle agevolazioni oggi previste, in più la somma verrà tassata con l’aliquota marginale IRPEF (ma non concorrerà all’imponibile su cui si calcola il Bonus da 80 euro).
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Risparmi e pensione: – 10%
Per tre anni, i lavoratori che sceglieranno di anticipare il TFR non potranno approfittare di quell’interesse composto che negli anni avrebbe fatto crescere la loro pensione futura comportando una perdita del risparmio previdenziale di oltre il 10%. Per fare qualche calcolo, un lavoratore di trentacinque anni con retribuzione mensile di 1.500 euro netti, anticipando il TFR si troverà in busta paga 105 euro netti in più per tre anni, rinunciando ad una liquidazione più alta e con una pensione che scenderà del 10% (da 187 a 168 euro netti al mese), nel caso si sia affidato ad una linea garantita, del 1-3% (da 275 a 238 euro al mese) se ha scelto una bilanciata.
Stime del Governo
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica a corredo della Legge di Stabilità se è vero che questa tassazione IRPEF potrebbe risultare “penalizzante rispetto allo schema TFR” e “potrebbe esercitare un effetto disincentivante all’esercizio di adesione da parte del lavoratore”, si stima però che a chiedere il TFR sarà il:
- 40% dei dipendenti nelle imprese fino a 10 addetti;
- 50% di quelli occupati in aziende tra i 10 e i 50 dipendenti;
- 60% di quelli di aziende con oltre i 50 dipendenti.
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Requisiti
A richiedere il TFR possono essere tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro. Vengono esclusi i lavoratori domestici, quelli del settore agricolo e quelli impiegati da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all’articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Liquidazione TFR
La liquidazione della quota maturanda del TFR avverrà in maniera diretta e mensile, come parte integrativa della retribuzione, assoggettata a tassazione ordinaria, ma non imponibile ai fini previdenziali. Una volta manifestata la volontà di anticipare il TFR in busta paga, l’opzione è irrevocabile fino al termine del 30 giugno 2018.
Finanziamento assistito PMI
La Legge prevede, per i datori di lavoro che impiegano meno di 50 dipendenti e che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di TFR, la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da un apposito Fondo di garanzia istituito presso l’INPS con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2015 e da garanzia dello Stato di ultima istanza. La dotazione iniziale del Fondo è pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015 a carico del bilancio dello Stato. Per accedere al finanziamento i datori di lavoro devono presentare all’INPS un’apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Con tale certificazione i datori di lavoro possono presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari che aderiranno all’apposito accordo quadro stipulato tra i ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI). A tali finanziamenti assistiti dalle garanzie statali non potranno essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di Trattamento di Fine Rapporto lavoro di cui all’articolo 2120 del codice civile.
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Decreto attuativo
Le modalità di attuazione delle disposizioni sull’anticipo del TFR in busta paga, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza verranno disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015.