Irregolarità con il Fisco? Il contribuente potrà ricorrere al ravvedimento operoso anche se è già in corso una verifica fiscale: lo prevede l’articolo 44 (commi 11 e seguenti) della Legge di Stabilità 2015. Cambiano anche le sanzioni per chi volontariamente sana errori e omissione, con ulteriori scadenze rispetto agli attuali tre scaglioni (ravvedimento sprint, breve e lungo). In soldoni vengono introdotti un ravvedimento intermedio e due molto lunghi (fino e oltre 2 anni).
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Più accessibilità
I motivi di preclusione diminuiscono: oggi il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso solo nel caso in cui «la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento» da parte del Fisco di cui il contribuente sia stato formalmente messo a conoscenza (comma 1, articolo 13, Dlgs 472/97). La nuova manovra economica al punto 2, comma 14 dell’articolo 44, limita le preclusioni alla notifica degli atti di liquidazione e accertamento. Significa che se è in corso un’attività ispettiva o contestazione limitata al pvc (processo verbale di contestazione), il contribuente può ancora ricorrere al ravvedimento.
Maggiore compliance
La norma va incontro alla nuova esigenza di aumentare la compliance fiscale, ovvero la collaborazione fra Fisco e contribuente. I commi 11 e 12 prevedono che l’Agenzia delle Entrate comunichi per via telematica al contribuente, o al professionista che lo assiste, tutte le informazioni in suo possesso su ricavi, entrate, reddito, segnalando il modo corretto di valutare detrazioni, deduzioni e agevolazioni a disposizione.
Più tempo
Al ravvedimento sprint (entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione allo 0,2% per ogni giorno di ritardo), breve (entro 30 giorni: sanzione al 3%) e lungo (entro un anno: sanzione al 3,75%), si aggiungono tre opzioni:
- entro 90 giorni: sanzioni al 3,3% (1/9 del minimo, pari al 30%),
- entro 2 anni (o 2a dichiarazione successiva): sanzioni al 4,2%,
- oltre 2anni (oltre la 2a dichiarazione successiva): sanzioni al 5%.
In pratica, viene concessa una sorta di ravvedimento senza limiti e la sanzione piena (il 30%) scatta solo nel momento in cui interviene il Fisco con una notifica in seguito a un accertamento fiscale.