L’agente di commercio promuove contratti su incarico della ditta mandante, mentre il rappresentante può anche concluderli in nome e per conto della mandante. Se l’operazione è conclusa grazie all’intervento dell’agente durante il contratto di agenzia, questi ha diritto alle provvigioni, anche per affari conclusi entro 6 mesi dallo scioglimento se la proposta è avvenuta in data antecedente.
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Indennità: il calcolo
A fine contratto, inoltre, l’agente ha diritto a un’indennità se ha procurato nuovi clienti e sviluppato affari con quelli esistenti da cui l’azienda beneficia ancora. Il 1° settembre 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina che regola i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori Industria, Piccola e Media Industria e Agrari. I contratti in corso al 30 luglio e stipulati prima di gennaio 2014 mantengono le vecchie regole fino al 2016, se rimarranno in vigore almeno fino al 31 marzo 2017.
La novità sostanziale è il calcolo dell’indennità, che si articola in tre componenti:
- di risoluzione del rapporto, accantonata presso l’Enasarco (nel FIRR)
- suppletiva di clientela (ISC),
- meritocratica.
Le prime due sono rapportate alle provvigioni e riconosciute anche senza incremento di clientela o giro di affari: la componente che confluisce nel FIRR si calcola sulle provvigioni annualmente accantonate presso l’Enasarco. L’indennità ISC sull’ammontare globale delle provvigioni dovute fino alla cessazione del rapporto. L’indennità meritocratica è frutto di complessi calcoli: se alla fine risulta inferiore alla somma FIRR+ISC non viene corrisposta, diversamente le sostituisce.
L’importo non può superare l’equivalente di una indennità annua calcolata su base media annuale delle retribuzioni riscosse negli ultimi cinque anni o, se il contratto risale a meno, sulla media di tale periodo. L’agente perde il diritto al FIRR in caso di ritenzione indebita di somme spettanti al preponente, concorrenza sleale e violazione dell’obbligo di monomandato. L’indennità ISC non è dovuta quando: il contratto si risolve per inadempienza grave; recesso non per giusta causa, cessione a terzi di diritti e obblighi detenuti in virtù del contratto di agenzia.
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L’azienda può stipulare un patto di non concorrenza con l’agente dopo lo scioglimento del contratto. Deve riguardare la medesima zona, clientela e generi di beni e servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto. In caso di violazione del patto di non concorrenza l’agente perde il diritto all’indennità e dovrà restituire quanto già percepito. E’ prevista, inoltre, una penale che non può superare il 50% del corrispettivo di non concorrenza.
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Altre indennità
Se l’agente ha subito danni a seguito della cessazione del rapporto di lavoro o in caso di pregiudizi sorti a causa dell’illecita cessazione, può richiedere un’indennità di riparazione danni. L’indennità di preavviso è invece dovuta se non viene rispettato il termine di preavviso del mandato e contemporaneamente non c’è giusta causa. Durata del preavviso e misura dell’indennità sono infatti previsti nel mandato: il loro mancato rispetto implica il pagamento di un’indennità pari alla media delle provvigioni spettanti nell’anno solare precedente moltiplicato per i mesi di preavviso non goduti.
Enasarco
L’Enasarco eroga ad agenti e rappresentanti di commercio che operano individualmente o in forma associata la pensione di invalidità e vecchiaia, persegue fini di qualificazione professionale, offre assistenza socialea gli iscritti, cura la gestione dell’indennità di scioglimento e delle altre previdenze individuate dalla contrattazione collettiva. Le mandatarie devono iscrivervi entro 30 giorni dall’inizio della collaborazione agenti e rappresentanti che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiani o stranieri che hanno sede o dipendenza in Italia; all’estero per conto di ditte italiane, purché si tratti di agenti italiani. Se l’agente opera sotto forma di impresa, l’iscrizione avverrà ai seguenti soggetti:
- Impresa individuale: imprenditore;
- Impresa familiare: imprenditore e collaboratore familiare;
- Società in nome collettivo: tutti i soci;
- Società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- Società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni: legale rappresentante.
Il contributo al fondo di previdenza è calcolato su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo ed è in pari misura a carico del preponente e dell’agente o rappresentante. La società dovrà trattenerlo dal pagamento delle provvigioni e versarlo con le quote di propria spettanza entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.
=> Enasarco, calcolo dei contributi 2014
L’aliquota 2014 è 14,20% (soggetta a incremento graduale per gli anni successivi) di cui il 12,50% destinato al conto previdenziale e il restante alla solidarietà di categoria. Per agenti che operano come società di capitali è previsto solo un contributo del 3,20% (soggetta a incremento graduale) destinato al Fondo assistenza, con maggiorazioni nel caso di provvigioni superiori a 13 milioni di euro annui.
Cessazione rapporto di agenzia
Entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto occorre effettuare comunicazione telematica all’Enasarco. A fine esercizio l’impresa contabilizza le provvigioni maturate e non ancora corrisposte. In contropartita utilizza il conto “Fatture da ricevere”:
- Provvigioni 1.000,00 (Dare)
- Fatture da ricevere 1.000,00 (Avere)
Alla ricezione delle fatture si avrà la seguente registrazione:
- Fatture da ricevere 1.000,00 (Dare)
- Iva c/acquisti 220,00 (Dare)
- Debiti v/fornitori 1.220,00 (Avere)
Inoltre, se nel quarto trimestre sono maturate provvigioni si dovrà determinare anche il costo a carico dell’esercizio per il fondo di previdenza e il fondo assistenza, calcolati sulle somme maturate dal rappresentante il cui versamento scade il 20 febbraio. Le indennità spettanti rientrano tra le spese per servizi. In contropartita andrà registrato il fondo iscritto al passivo dello Stato Patrimoniale riclassificato alla voce B1 – Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili.
=> Imprese, rappresentanti e agenti di commercio: contratto e fiscalità
Accantonamento FIRR
La ditta preponente è tenuta al versamento nel FIRR (Fondo Indennità Risoluzione del Rapporto) di un contributo computato su provvigioni e rimborsi spese corrisposti nell’anno solare. Il versamento scade il 31 marzo dell’anno successivo. Pertanto, in sede di chiusura del bilancio va effettuato l’accantonamento al FIRR di competenza, in base alle aliquote determinate di anno in anno. Il fondo verrà liquidato dall’Enasarco a fine rapporto agli anni pregressi; per l’anno corrente provvede la società.
Fondo assistenza
Agli agenti e rappresentanti che operano come società di capitali è dovuto il versamento al fondo assistenza, calcolato su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute, a totale carico del preponente. Il versamento va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.
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