Detassazione del salario di produttività, ossia delle somme legate agli incrementi di produttività aziendale e corrisposte ai lavoratori del settore privato: la proroga delle agevolazioni, prevista dall’art. 53 della legge n. 122/2010, è stata confermata dalla Finanziaria 2011 (Legge di Stabilità).
Nel periodo compreso tra 1 gennaio – 31 dicembre 2011, sono soggette a imposta al 10% sostitutiva di IRPEF e addizionali comunali o regionali.
Il Legislatore parla di produttività e risultati positivi legati all’andamento economico: ciò significa che vi possono rientrare tutte quelle voci che, pur non presentando una innovazione rispetto al passato, costituiscano un risultato positivo per il datore di lavoro.
Sono dunque detassabili i compensi erogati per: Rol residui, premi di presenza, premi erogati al mancato verificarsi di infortuni in azienda, indennità di reperibilità, indennità o maggiorazioni per lavoro organizzato su turni, lavoro a tempo parziale, somme corrisposte per lo svolgimento di mansioni intercambiabili, premi variabili connessi alla valutazione dell’andamento aziendale, provvigioni su vendite percepite in base a percentuali sul fatturato se strettamente correlate ad un aumento della produttività o dell’efficienza.
I premi di produzione corrisposti dai datori di lavoro in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, strettamente collegati a:
- incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa;
- utili d’impresa
- miglioramento della competitività aziendale
Con la nota del 30 luglio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se strettamente collegate ad incrementi di produttività, anche le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o straordinario possono fruire del regime fiscale agevolato. Resta escluso l’incentivo all’esodo dalla detassazione.
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Beneficiari
Il nuovo incentivo troverà applicazione nei confronti di lavoratori dipendenti del settore privato: il beneficio può essere riconosciuto anche per quei lavoratori che dipendono da datori non imprenditori o da enti pubblici economici. Ovviamente, la norma appare ad ampio spettro, così da comprendere anche: lavoratori in somministrazione e dipendenti da agenzie interinali. Allo stesso modo, si può applicare l’agevolazione ai ristorni versati ai soci delle cooperative se connessi a incremento di produttività.
Requisiti
Il parametro per l’applicazione dell’agevolazione è il reddito da lavoro dipendente relativo all’anno 2010 (i redditi divrsi non rientrano nella base di calcolo) riconducibile anche ad attività svolta in altri Paesi: il beneficio scatta anche per chi nel corso del 2010 non ha avuto redditi da lavoro.
Il regime di imposta sostitutiva si applica entro il limite di 6.000 euro lordi in favore dei lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro annui.
Il Legislatore fa però esplicito riferimento ai contratti e accordi territoriali o aziendali di secondo livello sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Senza tali accordi, salta l’agevolazione.
Questi accordi, però, non devono essere necessariamente scritti su documento cartaceo: vale il principio di libertà di azione sindacale (articolo 39 della Costituzione). Lo chiarisce la circolare congiunta n. 3/E del 14 febbraio dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro.
Il datore di lavoro deve però attestare nel CUD che le somme erogate si riferiscono a incrementi di produttività in base ad accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale.
Rinuncia opzionale
Una novità rispetto alla norma del 2008: il lavoratore può rinunciare al regime sostitutivo con una richiesta scritta al proprio datore di lavoro: a volte, infatti, l’imposta sostitutiva si presentata meno conveniente di quella ordinaria, in presenza di oneri la cui deduzione o detrazione fiscale sarebbe stata impedita dal meccanismo dell’imposizione sostitutiva.
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