Attenzione ai movimenti bancari dei conviventi di titolari d’impresa, nel caso in cui ci sia delega sul conto: la Sentenza n. 4775 del 28 febbraio 2011 della Corte di Cassazione ha dichiarato imputabile all’imprenditore il reddito percepito dalla compagna.
La Corte ha respinto il ricorso dell’uomo appellandosi all’art. 32 del D.P.R. n. 600/73.
Questo prevede che se esiste la prova, o la presunzione, della riferibilità al contribuente di un rapporto di natura bancaria, allora sussiste la presunzione legale, superabile mediante prova contraria, dell’attribuzione dei movimenti del conto corrente all’attività svolta dal contribuente, quindi all’esercizio d’impresa.
Nella sentenza si legge: «una volta acquisita la prova, anche attraverso presunzioni, della riferibilità al contribuente di un rapporto di natura bancaria, opera la presunzione legale, superabile mediante prova contraria, nella, specie non fornita, inerente all’attribuzione dei movimenti bancari all’attività svolta dal contribuente medesimo».
E ancora «in materia di accertamenti bancari, decisivo rilievo ai fini indiziari può avere la, mancata risposta della società contribuente ai chiarimenti richiesti dall’Ufficio circa c/c bancari intestati a persone fisiche riconducibile alla società in ragione degli strettissimi rapporti con essa intercorrenti»
A questo punto in sede di accertamento fiscale i movimenti bancari effettuati sul conto condiviso, ad esempio con il/la convivente, possono essere attribuiti all’imprenditore e quindi concorrere al reddito da questo percepito e imponibili. Questo il caso della sentenza, in cui l’uomo era delegato ad operare sul c/c della compagna e vi effettuava operazioni legati all’attività imprenditoriale.
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