L’IMU (Imposta Municipale sugli Immobili) è dovuta da tutti i possessori di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati sul territorio nazionale, compresi quelli strumentali all’attività di impresa o legati ad essa attraverso produzione o scambio. È obbligatorio il pagamento IMU per chi detiene un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), per il locatario (anche per immobili da costruire, in costruzione o concessi in locazione finanziaria), il concessionario (in caso di concessioni demaniali) e il coniuge che, in seguito a separazione o divorzio, sia assegnatario dell’immobile.
Immobili strumentali
Per gli immobili utilizzati esclusivamente ai fini dell’esercizio di arte, professione o impresa commerciale, l’IMU è dovuta e deducibile nella misura del 20% (in nessuna parte per quelli ad uso promiscuo).
=> Deducibilità IMU su beni strumentali
Terreni e fabbricati rurali
Si è tenuti al pagamento IMU per i fabbricati rurali ad uso abitativo, mentre si è esentati dal 2014 per quelli ad uso strumentale. Per i terreni agricoli, l’imposta va calcolata aumentando del 25% il reddito dominicale in catasto all’1 gennaio 2014, moltiplicandolo per 75 in caso di terreni di proprietà e conduzione di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; per 135 negli altri casi. Sono previste eccezioni per i Comuni montani, come indicato dal DL 66/2014 (Decreto Irpef).
=> TASI e IMU per terreni agricoli e fabbricati rurali
Esenzioni IMU 2014
Secondo la Legge di Stabilità 2014 (L 147/2013), da quest’anno prima casa e pertinenze sono esenti IMU, tranne se accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9 (abitazioni signorili, ville e castelli), che godono di una detrazione di 200 euro. L’IMU non è dovuta neppure per: unità immobiliari di proprietà di cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzate come abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione utilizzati come alloggi sociali come previsto dal DM 22 aprile 2008; unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto posseduto ma non concesso in locazione dal personale in servizio permanente delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di carriera prefettizia con condizioni di dimora abituale nella residenza anagrafica; fabbricati costruiti dall’impresa edile e destinati alla vendita non locati; per la casa coniugale affidata al coniuge in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Prime case e pertinenze
L’abitazione principale esente è l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se il domicilio non coincide con la residenza anche se entrambi si trovano nel medesimo comune, le agevolazioni per la prima casa possono essere godute per uno solo dei due. Le pertinenze dell’abitazione principale sono i fabbricati accatastati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (massimo uno per ogni categoria) anche se iscritti in catasto insieme all’abitazione.
=> IMU, TASI e TARI: elenco delibere e aliquote 2014
Casi particolari
I Comuni, attraverso apposita delibera, possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare a destinazione abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; l’unità concessa in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come prima casa (ma solo se il comodatario appartiene a un nucleo familiare con certificazione ISEE non superiore a 15.000 euro annui, o limitatamente alla parte di rendita catastale che non superi il valore di 500 euro); una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata.
=> IMU sui fabbricati fuori Catasto: guida al calcolo
Calcolo IMU 2014
La base imponibile IMU per i fabbricati si calcola partendo dalla rendita catastale aggiornata all’anno di imposizione, aumentandola del 5% e moltiplicandola a seconda della categoria dell’immobile: 160 (categoria A tranne A/10 e C/2, C/6, C/7), 140 (B e C/3, C/4 e C/5), 80 (A/10 e D/5), 65 (D tranne D/5), 55 (C1).
- Per le aree fabbricabili si ricava dal valore venale in comune commercio, tranne nei casi in cui il Comune ne abbia stabilito i valori. Per i fabbricati privi di rendita catastale categorizzati D di proprietà esclusiva di imprese è necessario partire dalla dal valore ottenuto attraverso i costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati e moltiplicarlo per i coefficienti di aggiornamento previsti dal D.M. 19 febbraio 2014.
- I fabbricati di interesse storico o artistico godono della riduzione del 50% dell’imposta, come previsto dal Codice dei beni culturali (art. 10, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
- Per i fabbricati inagibili o inabitabili non utilizzati, l’imposta si riduce del 50%, il possesso dei requisiti deve essere accertato dall’Ufficio tecnico comunale attraverso una perizia a carico del proprietario dell’immobile o attraverso una dichiarazione sostitutiva in ossequio al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che ne certifichi le condizioni di inagibilità o inabitabilità.