Con il Messaggio n. 7113/2014 l’INPS ha fornito istruzioni per la dichiarazione reddituale annuale dei pensionati autonomi: la dichiarazione dei redditi in caso di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo va presentata entro il 30 settembre. L’Istituto chiarisce inoltre quali sono i pensionati che sono tenuti a comunicare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2013 e le relative modalità di adempimento.
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Soggetti tenuti alla dichiarazione
Il Messaggio richiama l’art. 10, D.Lgs. n. 503/1992 il quale, nell’ambito della concreta applicazione del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, infatti, l’art. 10, D.Lgs. n. 503/1992 prevede l’inoltro all’ente erogatore da parte dei titolari di pensione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini IRPEF. Con la stessa occasione è possibile dichiarare anche redditi relativi ad anni precedenti, nel caso in cui non si sia già provveduto. I soggetti tenuti alla dichiarazione individuati a livello centrale hanno ricevuto la richiesta di presentare la dichiarazione in argomento con il bustone, in caso contrario è possibile scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede competente.
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Esenti dall’obbligo
Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione in oggetto i pensionati non soggetti al divieto di cumulo, ovvero:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia, poiché per effetto dell’art. 72, L. n. 388/2000 dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative/esclusive/sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, essendo dal 1° gennaio 2009 tale pensione totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’art. 19, D.L. n. 112/2008;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima (dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative/esclusive/sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi).
Cosa dichiarare
La comunicazione deve contenere informazioni relative ai redditi da lavoro autonomo dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. In caso di reddito d’impresa, questo deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.
Sanzioni
In caso di omessa dichiarazione i titolari di pensione obbligati dovranno versare all’ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione stessa. La somma viene prelevata direttamente dall’ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute.
Per maggiori informazioni consultare il Messaggio INPS.