Fra le tante scadenze fiscali previste del 30 settembre (es.: presentazione di UNICO), c’è anche la comunicazione al sostituto d’imposta (azienda o ente previdenziale) della eventuale rettifica sull’acconto IRPEF del 30 novembre (per ridurlo o azzerarlo) e sulla cedolare secca. Entro fine mese, lavoratori dipendenti e contribuenti che hanno presentato il modello 730/2014 possono correggere la somma da versare in acconto, sulla base di una situazione reddituale ridottasi, ma solo se che si avvalgono dell’assistenza fiscale del datore di lavoro, di un CAF o professionista abilitato.
=> Dichiarazione dei Redditi 2014
Rettifica acconto IRPEF
Devono consegnare la comunicazione al sostituto d’imposta, specificando nell’oggetto che si tratta di un annullamento o riduzione del secondo o unico acconto dell’IRPEF, indicando perciò i nuovi importi (in caso di annullamento, segnare zero). Nel caso di 730/2014 con dichiarazione congiunta, bisogna anche specificare se la correzione riguarda le sole somme del dichiarante a anche del coniuge, indicando tutti gli importi. In pratica, si tratta di correggere l’importo che nel modello 730-3 (prospetto di liquidazione consegnato al contribuente dal sostituto d’imposta o dal professionista) è segnato a riga 95, che viene calcolato presumendo un reddito invariato rispetto all’anno precedente.
=> Guida alla compilazione del 730/2014
Calcolo acconto IRPEF
Se il contribuente presenta considerevoli variazioni di reddito in dichiarazione, calcolerà da solo l’acconto stimato (pari al 100% dell’imposta), informando il sostituto d’imposta che lo addebita l’acconto sulla retribuzione di novembre, mese in cui si paga l’intero acconto IRPEF in un’unica soluzione se la tassa non supera i 257,52 euro, il 60% se l’importo è inferiore (il 40% si versa in giugno, con il saldo). Quindi, ipotizzando che il contribuente in novembre debba pagare la seconda rata, dovrà ricalcolarla in base alle sue nuove prospettive di reddito dopo aver sottratto quanto già versato.
=> Consulta tutte le scadenze fiscali di settembre
In caso di errori, (cioè l’acconto versato sarà inferiore al dovuto), scatta una sanzione per versamento insufficiente pari al 30% della somma non versata, ridotta al 10% se si paga entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Chi invece se ne accorge prima, può ricorrere al ravvedimento operoso.