Su successioni e donazioni non può essere applicata un’imposta discriminatoria basata sulla residenza del de cuius, o meglio la normativa degli Stati Membri dell’Unione Europea non può prevedere un diverso trattamento nell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, introducendo un minor o maggiore abbattimento di imposta a seconda dello Stato di residenza del soggetto donatore o del de cuius in relazione al trasferimento di proprietà di un immobile situate sul proprio territorio nazionale.
Ad affermarlo sono stati i giudici della Corte di giustizia UE a seguito del ricorso presentato dalla Commissione europea.
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Il caso
Il caso riguardava l’ordinamento giuridico tedesco il quale in merito all’imposta da applicare a successioni e donazioni prevede un abbattimento della tassazione differente a seconda che il soggetto donatore o il de cuius sia o meno residente nel proprio territorio nazionale, favorendo i soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato.
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La Commissione UE aveva quindi denunciato l’incompatibilità della normativa in questione della Repubblica federale tedesca con l’articolo 56 CE e con le misure contenute all’articolo 63 del TFUE. Di diverso avviso il governo tedesco che però, in seguito all’emanazione di sentenze della Corte UE, si era dovuto impegnare ad adeguare la normativa nazionale alle indicazioni della Commissione. Quest’ultima, giudicando non sufficienti le misure proposte e le varie risposte fornite dalla Repubblica tedesca in merito, ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea.
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Sentenza della Corte di giustizia UE
I giudici della terza sezione della Corte di giustizia UE non hanno ritenuto legittime le motivazioni proposte dal governo tedesco, ritenendo incompatibile la normativa nazionale tedesca su successioni e donazioni con il diritto dell’Unione Europea.