Le spese di vitto, alloggio e trasferta del professionista titolare di Partita IVA sono deducibili ai sensi dell’articolo 54 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) e nel Decreto Semplificazioni fiscali si interviene su di esse. Ecco in che modo.
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Spese deducibili
Le Partite IVA godono della deducibilità dal reddito professionale su una serie di spese, se documentate con fattura, ricevuta o scontrino fiscale. Sono quelle ordinarie sostenute nell’esercizio dell’attività e attinenti come:
- acquisto cancelleria, materiale di consumo, valori bollati e postali;
- spese per lavoro dipendente e compensi occasionali;
- energia elettrica, riscaldamento, acqua e utenze intestate presso lo studio professionale;
- acquisto di beni strumentali (software gestionali e/o professionali, computer, stampanti, etc) per l’esercizio dell’attività.
Parzialmente deducibili
- Prestazioni alberghiere e di ristorazione per potenziali clienti;
- formazione e aggiornamento professionale;
- spese di rappresentanza (es. omaggi a clienti, viaggi per attività promozionali, feste, inaugurazioni, mostre, fiere).
=> Deduzioni IRPEF
=> Deduzioni IRAP
Vitto, alloggio e trasferta
Le spese alberghiere e di ristorazione (vitto, alloggio e trasferta) sono deducibili ai fini IRPEF in misura diversa a seconda del periodo di imposta e della loro finalità:
- sostenute per attività professionale in trasferta: deducibilità IRPEF e IRAP del 75%, nel limite del 2% dei compensi annui (quelli che risultano dalla differenza tra importo indicato nei righi RE6 e RE4 del modello Unico 2014).
- sostenute per rappresentanza: deducibilità IRPEF e IRAP del 75% nel limite dell’1% del compenso annuo.
- sostenute per partecipare a convegni, seminari e corsi: deducibilità IRPEF e IRAP del 75% sulla metà del loro ammontare.
Compilazione fattura
Per dedurle, attualmente le spese di vitto e alloggio devono essere pagate dal committente e poi inserite in fattura dal professionista. L’albergatore o ristoratore intesta la fattura al committente indicando gli estremi del professionista (C.F. e Partita Iva). Ricevuta la fattura, il committente la invia al professionista che la compila con i compensi per la prestazione svolta e vi inserisce le spese di vitto e alloggio pagate dal committente. Quale compenso “in natura”, tali spese concorrono alla formazione del reddito.
=> Spese di rappresentanza e IRAP: semplificazioni per professionisti
Nel Decreto Semplificazioni si introduce una novità importante: le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente non andranno addebitate in fattura e non costituiscono compensi in natura per il professionista:
“Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, le suddette spese, in considerazione del fatto che non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce, non saranno indicate nella fattura emessa dal lavoratore autonomo né saranno dedotte dal reddito di lavoro autonomo”.