Cessione d’azienda: crediti e debiti, locazione e avviamento

di Nicola Santangelo

19 Ottobre 2015 09:00

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Aspetti fiscali e civilistici del trasferimento di azienda a fronte di un corrispettivo in denaro, pagato anche in modalità differita purché trascritto nell'atto di cessione.

L’atto di cessione di azienda, ai fini fiscali, è soggetto a imposizione ordinaria dell’articolo 86 del TUIR e all’applicazione dell’imposta di registro poiché sono trasferiti beni o diritti che, ceduti singolarmente, sarebbero assoggettabili a regimi differenti. Per individuare le modalità di applicazione occorre fare riferimento all’articolo 23 del DPR 131/86. Secondo la normativa attuale le parti sono tenute a indicare nel contratto di cessione d’azienda i corrispettivi pattuiti per ciascuna tipologia di beni, in modo da assoggettare i singoli beni alle proprie aliquote di riferimento. 

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In caso contrario la totalità dei beni sarà assoggettata all’aliquota più elevata individuata fra quelle dei beni ceduti.  Ad esempio, nel caso di cessione di azienda contenente beni mobili e immobili, se nell’atto di cessione non è fatta alcuna distinzione di beni l’intero valore sarà assoggettato all’aliquota degli immobili, essendo la più elevata fra le due tipologie di beni.

Aliquote applicabili

  • Fabbricati e relative pertinenze: 7%;
  • Terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative agricole: 15%;
  • Immobili di interesse storico-artistico: 3%;
  • Case per abitazione: 3%;
  • Mobili: 3%;
  • Denaro: 3%;
  • Magazzino: 3%;
  • Immobilizzazioni materiali e immateriali: 3%.

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Gli atti di cessione d’azienda sono inoltre soggetti a imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale se con il trasferimento dell’azienda si realizza la trascrizione degli atti nei pubblici registri immobiliari e la relativa voltura catastale. Ai fini IVA, essendo la cessione d’azienda non considerata come cessione di beni, è escluso l’ambito di applicazione dell’imposta come disposto dall’articolo 2 comma 3 del DPR 633/72.
La cessione d’azienda differisce dunque dall’affitto di azienda, operazione solitamente attuata per esercizi commerciali e che prevede – a fronte di un canone periodico – il trasferimento del godimento dell’azienda ad altro soggetto (affittuario) che dovrà gestirla per un periodo di tempo limitato, senza modificarne destinazione, organizzazione, impianti e dotazioni.

In ambito civilistico l’azienda è un complesso di elementi materiali e immateriali idoneo allo svolgimento di un’attività produttiva. In tal senso, si può parlare di cessione d’azienda solo quando si intende trasferire un complesso di beni dotato di potenzialità produttiva tale da fare emergere l’attitudine all’esercizio d’impresa. Nell’atto pratico, tuttavia, può accadere che alcuni beni vengano esclusi dalla cessione d’azienda (solitamente immobili strumentali, crediti e depositi bancari).

In merito a debiti e crediti derivanti dall’esercizio dell’azienda ceduta, il contratto di cessione può contenere clausole riguardanti l’esclusione della loro cessione, in toto o solo di alcuni di essi. Tuttavia, l’articolo 2560 del codice civile prevede che il cambio del debitore non è consentito senza il consenso del creditore per cui, in mancanza di benestare, l’alienante non è liberato dai debiti inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta. In ogni caso, nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti anche l’acquirente dell’azienda se i medesimi risultano dai libri contabili obbligatori.

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La cessione dei crediti delle aziende cedute, secondo l’articolo 2559 del codice civile, avviene anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione dal momento dell’iscrizione del trasferimento al registro delle imprese. Tuttavia, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante.  Secondo l’articolo 14 del D.Lgs. n.472/1997, il cessionario è responsabile in solido per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. Per questo, uffici ed enti sono tenuti a rilasciare su richiesta dell’interessato un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite, per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha effetto liberatorio.

Qualora la cessione d’azienda avvenga contestualmente alla cessione del contratto di locazione non si configura un’obbligazione solidale fra cedente e cessionario nei confronti del locatore, ma piuttosto un’obbligazione del cedente con responsabilità subordinata all’inadempimento del cessionario.

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Secondo l’articolo 2557 del codice civile chi aliena l’azienda deve astenersi dall’iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze possa sviare la clientela dell’azienda ceduta per un periodo di cinque anni dal trasferimento. La cessione d’azienda comporta problematiche non indifferenti soprattutto quando si cedono aziende dotate di un elevato avviamento. Con tale termine si intende la capacità che ha l’impresa nel produrre un reddito.

Per il calcolo dell’avviamento (capacità che ha impresa nel produrre un reddito) si può fare riferimento al DPR n.460/1996, anche se non più in vigore: è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o in base alla percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte sui redditi nei precedenti tre periodi d’imposta moltiplicata per tre.

La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra reddito d’impresa e ricavi accertati o dichiarati. Il moltiplicatore è ridotto a due qualora: l’attività sia iniziata entro i tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui è avvenuto il trasferimento; l’attività non sia esercitata nell’ultimo periodo precedente a quello in cui è intervenuto il trasferimento per almeno la metà del normale periodo di svolgimento dell’attività stessa; la durata del contratto di locazione nei quali è svolta l’attività sia inferiore a 12 mesi. Ai fini fiscali l’avviamento è assoggettato a quanto specificato dall’articolo 86 comma 2 del TUIR.